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Come vengono valutati i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro?

Valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro

Il recente D.Lgs. 106/2009 ha contribuito ad allargare la sfera di applicazione degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi sulla sicurezza presenti nei luoghi di lavoro.
L’oggetto della valutazione dei rischi deve ricomprendere tutte le fonti di pericolo dalle quali possono derivare dei danni alla salute dei lavoratori, soprattutto tenendo presente quelle categorie di lavoratori che a causa di un loro status devono essere considerate maggiormente bisognosi di tutele. E’ questo il caso dei lavoratori collegati allo stress lavoro-correlato, delle lavoratrici in gravidanza, dei minori e di quelli che provengono da Paesi esteri.
Terminata la fase di valutazione, il datore di lavoro predispone tutta la documentazione richiesta per gli adempimenti sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale, per legge, va registrato su un supporto informatico e deve contenere data certa e la firma: del datore di lavoro (DDL), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e, se richiesto dalla normativa, del medico competente (MC).
Gli elementi caratterizzanti il DVR sono:

  • la relazione che prende in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dai quali possono derivare dei danni ai lavoratori, contenente i parametri utilizzati per effettuare la valutazione dei rischi. Incaricato alla redazione della relazione è sempre il datore di lavoro, il quale oltre a valutare i rischi predispone un piano di intervento basato sulla prevenzione aziendale;
  • l’elenco degli strumenti preventivi e protettivi e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) per la tutela fisica dei lavoratori;
  • la pianificazione delle misure protettive da adottare con il passare del tempo, per consentire di avere un costante ed elevato livello di sicurezza
  • l’assegnazione alle figure professionali specificamente formate del piano contenete i compiti attraverso i quali rendere operative le misure di sicurezza;
  • l’indicazione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente eventualmente previsto;
  • gli incarichi che prevedono una possibile esposizione ai rischi specifici da parte dei lavoratori dotati di comprovate competenze professionali, pregressa esperienza in mansioni analoghe e formazione ed addestramento appropriati.

La normativa di riferimento prevede anche che le nuove aziende debbano provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare tramite il datore di lavoro il DVR, entro 90 giorni dall’inizio dell’attività di impresa. Nonostante, normalmente, la figura di riferimento per l’elaborazione del documento venga indicata nel datore di lavoro, anche il RSPP ed il medico competente danno il loro contributo, dopo aver consultato il RLS.

Qualora, gli ambienti lavorativi o i processi produttivi aziendali dovessero subire delle variazioni, introduzione di nuove sostanze, impianti o attrezzature valutati come pericolose, oppure gli infortuni subiti dai lavoratori dovessero essere frequenti e rilevanti, i soggetti precedentemente citati devono provvedere a modificare, integrare o a sostituire la precedente documentazione sulla valutazione dei rischi e conseguentemente devono aggiornare le misure di prevenzione entro il termine di 30 giorni.

Il nostro Studio di ingegneria a Firenze si occupa da molti anni di servizi, consulenza, gestione, scadenza, realizzazione di documentazione tecnica nell'ambito della sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro e opera a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Massa-Carrara e, più in generale, in tutta la Toscana.
Lo Studio si avvale di collaboratori, esperti professionisti e tecnici specializzati per offrire servizi professionali e puntuali sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in imprese, aziende, negozi, bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, industrie, hotel, attività commerciali di vario genere e qualsiasi attività in cui sia presente almeno un dipendente, lavoratore, tirocinante, volontario, socio lavoratore di cooperativa o di società, volontario che effettua il servizio civile, l’associato in partecipazione, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il "partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Rimangono esclusi dalla definizione di "lavoratore" gli addetti ai servizi domestici e familiari. Qualsiasi configurazione su esposta rende obbligatori e cogenti gli adempimenti obbligatori di legge imposti dal Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Come valutare un rischio lavorativo

Valutazione dei rischi sicurezza

Negli ultimi tempi, il concetto di rischio nei luoghi di lavoro è stato allargato e si è legato ad altri concetti, quali fonte di pericolo, fattore di rischio ed entità di rischio.
Le aziende devono adottare metodi e strumenti idonei a predisporre una precisa valutazione dei rischi, seguendo le indicazioni fornite dal coordinamento tecnologico per la prevenzione dell’amministrazione regionale in materia di sanità, sulla base delle direttive comunitarie.
Il percorso che le aziende devono seguire per valutare correttamente la presenza dei rischi, e per compilare il documento che obbligatoriamente ne deriva, può essere illustrato come segue:

Individuazione dei fattori di rischio:
Le linee comunitarie prevedono due tipologie di rischio, quelli conosciuti, i quali sono di semplice individuazione e permettono di rilevare facilmente le misure di controllo, e quelli poco identificabili, per i quali è necessario compiere maggiori controlli ed ispezioni. Questi ultimi si trovano solitamente nelle aziende più complesse e quindi è necessaria una differenziazione tra rischi generali, specifici, particolari e di emergenza.

Individuazione dei lavoratori esposti:
In un’azienda è indispensabile individuare quali sono i lavoratori che a causa delle mansioni alle quali sono adibiti, si trovano in una situazione di maggior esposizione attuale o futura. Tutti quelli che risultano particolarmente a rischio vengono poi segnalati al medico competente, al fine di intraprendere le giuste cautele, sia sanitarie che formative ed informative.

Calcolo dell’entità delle esposizioni:
Dopo aver compiuto una rilevazione dei dati relativi alla frequenza e alla durata dei lavori dai quali possono derivare danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro dovrà stabilire la necessità di eseguire in futuro una valutazione delle esposizioni adoperando misure di igiene industriale o con quantificazione dell’esposizione come avviene durante l’esposizione ad agenti cancerogeni.

Valutazione degli eventuali danni causati dall’esposizione:
Bisogna compiere una stima della portata che può avere un probabile danno, qualora in azienda il rischio si dovesse tramutare in una situazione di estrema emergenza a causa di lesioni fisiche lievi, gravi o addirittura mortali riportate dai lavoratori. La fase della valutazione è considerata fondamentale per l’individuazione del rischio, il quale determina anche la scelta delle misure preventive e protettive per eliminarlo o per ridurlo sensibilmente.

Valutazione della eventualità che si manifestino gli effetti:
Si rivela estremamente importante la previsione della probabilità che si verifichino alcuni eventi dannosi per i lavoratori, allo scopo di predisporre un piano per la realizzazione delle misure di prevenzione.

Controllo sulla presenza delle misure preventive da adottare:
Questo punto riguarda laverificadella presenza di materiali o sostanze che possono rivelarsi nocivi per i lavoratori, e la conseguente scelta di utilizzare, se possibile, materiali o sostanze sostitutivi, di adottare dispositivi di protezione individuali o collettivi o di organizzare il lavoro in modo da non esporre molti lavoratori alle fonti di rischio.

Controllo sulla possibilità di adottare quelle misure:
Si ritiene opportuno effettuare un controllo delle misure tecniche per constatare se le misure tecniche elaborate per limitare i rischi, siano effettivamente attuabili, o se è necessario rivedere la precedente valutazione con una più realistica.

Organizzazione di un piano di intervento:
Successivamente il datore di lavoro deve contribuire a realizzare un piano di intervento con le risorse presenti in azienda e determinare se sono richieste alcune azioni per garantire una situazione di sicurezza.

Verifica dell’idoneità delle misure:
Con cadenza annuale, all’interno dell’azienda si tiene una riunione nella quale il responsabile della sicurezza per i lavoratori si fa portavoce della volontà dei dipendenti in merito alle scelte aziendali che riguardano l’idoneità delle misure adottate. Queste valutazioni vengono prese analizzando diversi fattori che determinano la situazione infortunistica aziendale.

Redazione del DVR (documento valutazione rischi):
Dopo questa serie di verifiche e controlli, viene redatto il documento valutazione rischi. Il documento è una scrittura obbligatoria e contiene tutti i dati specifici, le procedure seguite e l’adozione finale delle misure per aumentare la sicurezza aziendale.

Aggiornamento continuo della valutazione:
Le valutazioni compiute non sono permanenti, ma devono essere riviste allorquando intervengano modifiche e cambiamenti che riguardano l’allestimento dei locali aziendali, l’utilizzo di macchinari o sostanze necessarie alla produzione, oppure per l’entrata in vigore di nuove norme.

 

ELENCO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE PER LE QUALI POTREMO PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE E REALIZZARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Di seguito viene riportato un elenco di categorie e di attività di cui potremo gestire tutta la parte documentale, attraverso la realizzazione di documenti di valutazione dei rischi generali e specifici, moduli di nomina dei soggetti responsabili della sicurezza aziendale e tutta la documentazione obbligatoria e gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/08.

  • Acconciatori Donna
  • Agricoltura
  • Agricoltura e pesca
  • Alberghi
  • Allevamenti
  • Allevamento Bovini
  • Allevamento Suini
  • Alloggio e ristorazione
  • Artigianato
  • Attività Codice Prezzo
  • Attività immobiliari
  • Attività sportive
  • Autofficine
  • Autospurghi
  • Autotrasporti
  • Aziende Estrattive
  • Bar
  • Calcestruzzo - Produzione
  • Calzaturifici
  • Cartiere
  • Case di cura
  • Case Di Riposo
  • Cash & Carry
  • Cave - Gestione ed estrazione
  • Centri sportivi
  • Commercio
  • Commercio all'ingrosso
  • Comuni - Enti pubblici
  • Comunità Montane
  • Condomini
  • Costruzioni Meccaniche
  • Dentisti
  • Disinfezione e Derattizzazione
  • Ecologia
  • Elettrauto
  • Enti
  • Enti Pubblici In Genere
  • Estetista
  • Estetisti
  • Falegnamerie Artigianali
  • Fotovoltaico - Produzione e montaggio
  • Galvanica - Lavorazione industriale
  • Gelaterie
  • Imprese di pulizia
  • Imprese Edili
  • Industria
  • Istruzione
  • Laboratori
  • Laboratori Biologici
  • Laboratori Fotografici
  • Laboratori Scolastici
  • Lavanderie a secco
  • Macellerie
  • Manutenzione cucine industriali
  • Negozi
  • Officina Meccanica - In genere
  • Oleifici
  • Ortofrutta - Negozi
  • Palestre - Gestione
  • Panifici - Produzione
  • Parrucchieri uomo/donna
  • Pasticcerie
  • Piscine - Gestione
  • Pizzerie
  • Plastica Stampata - Lavorazione
  • Pub
  • Ristoranti
  • Sanità ed assistenza sociale
  • Scatolifici - Produzione
  • Scuole
  • Servizi
  • Servizi autoveicoli
  • Società ed enti religiosi
  • Sport
  • Stabilimenti Balneari
  • Stazioni Carburanti e/o GPL
  • Supermercati
  • Tessili
  • Tipografie
  • Trasporto
  • Vegetali - Lavorazione industriale
  • Vetrerie Industriali
  • Vetro - Lavorazione artigianale
  • Vivai

 

ELENCO DEI RISCHI GENERALI E SPECIFICI INDIVIDUABILI NELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

I Rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle varie tipologie di attività lavorative, possono essere divisi in più categorie:

Rischi per la sicurezza (o Rischi di natura infortunistica):

- Rischi da carenze strutturali dell'Ambiente di Lavoro
- Rischi da carenze di sicurezza su Macchine e Apparecchiature
- Rischi da manipolazione di Sostanze pericolose
- Rischi da carenza di Sicurezza Elettrica
- Rischi da Incendio e/o Esplosione

Rischi per la salute (o Rischi igienico-ambientali):

- Agenti chimici
- Agenti fisici
- Agenti biologici

Rischi per la salute e sicurezza (o Rischi trasversali):

- Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici
- Movimenti ripetitivi arti superiori
- Posture incongrue
- Rischi igienici
- Condizioni di lavoro difficile
- Incendio
- Elettrico

 

Gruppi di lavoratori esposti a Rischi particolari:

- Stress lavoro correlato
- Lavoratrici in gravidanza
- Differenze di genere
- Differenze di età
- Lavoro minorile
- Lavoro somministrato
- Lavoro solitario
- Provenienza da altri Paesi
- Connessi alla specifica tipologia contrattuale

 

Altri Rischi e Disposizioni

1) Primo Soccorso
- Presidi di primo soccorso
- Criteri minimi della cassetta di pronto soccorso
2) Sorveglianza sanitaria
3) Incendio
- Segnaletica di Sicurezza
- Piano di Controllo e Manutenzione
4) Elettrico
- Piano di Controllo e Manutenzione
5) Interventi di Miglioramento

 

Rischi specifici (Graduati/Misurabili):

  • Documento di valutazione dei rischi Generale (DVR Generale)
  • DVR Specifico Rischio Rumore (misurazione con fonometro)
  • DVR Specifico Rischio Chimico
  • DVR Specifico Rischio Vibrazioni
  • DVR Specifico Rischio Movimentazione Carichi
  • DVR Specifico Rischio MAPO (Movimentazione pazienti)
  • DVR Specifico Rischio C.E.M. (Campi elettromagnetici)
  • DVR Specifico Rischio Biologico
  • DVR Specifico Rischio Stress Lavoro Correlato
  • DVR Specifico Rischio da Videoterminali (VDT)
  • DVR Specifico Rischio per Lavoratrici in gravidanza
  • DVR Specifico Rischio Microclima (caldo/freddo)
  • DVR Specifico Rischio R.O.A. (Radiazioni Ottiche Artificiali)
  • DVR Specifico Rischio UV (Radiazioni da raggi ultravioletti)
  • DVR Specifico Rischio ATEX Gas (esplosioni dovute a Gas)
  • DVR Specifico Rischio ATEX Polveri (esplosioni dovute a Polveri)
  • DVR Specifico Rischio Scariche Atmosferiche
  • DVR Specifico Rischio Sismico
  • DVR Specifico Rischio Elettrico
  • DVR Specifico Rischio Incendio
  • DVR Specifico Rischio esp. a cancerogeni, mutageni e teratogeni
  • DVR Specifico Rischio esposizione Amianto
  • DVR Specifico Rischio da Rapina
  • DVR Specifico Rischio Legionella
  • DVR Specifico Rischio Radon
  • DUVRI

Valutare e dare priorità ai rischi

Stabilire il livello di rischio considerando i seguenti parametri:

Probabilità che da un pericolo derivi un danno, gravità del danno conseguente (R = P x D).
Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:
- assenza di rischio di esposizione: non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.
- presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa: situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico.
- presenza di un rischio residuo di esposizione: attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo la scala di priorità prevista dall'art.15 ”Misure generali di tutela” D.lgs.81/08.
Al termine di questa FASE DI VALUTAZIONE sulla base dei dati ottenuti, si potrà procedere a:

Definire il programma delle misure di prevenzione e protezione da adottare:
(Tecnica - Organizzativa - Procedurale), secondo le priorità indicate dall'art. 15 del D. lgs. 81/08 e tali da non comportare rischi per la salute della popolazione o il deterioramento dell'ambiente esterno.

Valutare se il rischio possa essere completamente eliminato.
Se non è possibile eliminare il rischio, valutare in che modo ridurre o controllare il rischio (misure generali di tutela art.15 D.lgs.81/08: Es. sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale).

 

Rischi particolari a cui sono sottoposti gruppi di lavoratori

Alcuni rischi particolari - ai quali potrebbero essere esposti gruppi di lavoratori all'interno degli ambienti, l'organizzazione, la natura, la specificità di una qualsiasi attività lavorativa - potrebbero essere:

  • Differenze di genere
  • Differenze di età
  • Lavoro minorile
  • Lavoro somministrato
  • Lavoro solitario
  • Provenienza da altri Paesi
  • Connessi alla specifica tipologia contrattuale
  • Rischi igienici
  • Condizioni di lavoro difficile
  • Fattori psicologici

Per ognuno dei suddetti rischi si riporta alla fine la relativa valutazione, la quale potrebbe essere, a titolo di esempio:

1) VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione di ogni rischio sopra elencato non è risultata suscettibile di indagine approfondita in quanto tale rischio non è stato individuato come presente all'interno dell'attività esaminata. Pertanto, i suddetti Rischi non risultano suscettibili di analisi di approfondimento in quanto ASSENTI O TRASCURABILI PER LA SALUTE e PER LA SICUREZZA.

2) PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA E SALUTE
Allo stato dei fatti non risulta necessario adottare particolari misure o interventi se non quelli di monitorare eventuali manifestazioni o evoluzioni minacciose, preoccupanti o degne nota, caso in cui risulterà necessario provvedere ad un indagine approfondita degli eventuali elementi di disagio. Risulta sempre valido ed auspicabile il principio secondo il quale tenere comportamenti tradizionalmente corretti e agire con ragionevole buonsenso.

Oppure:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTUATA IN DOCUMENTO SPECIFICO E SEPARATO
La valutazione del rischio in oggetto è stata effettuata attraverso un procedimento analitico e approfondito riportato in un documento specifico e separato allegato al presente documento di valutazione dei rischi generale (DVR Rischio Chimico/Biologico/Rumore etc.).

Oppure:

EFFETTUO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALL'INTERNO DEL DVR GENERALE
In questo caso riporto i criteri di valutazione del rischio specifico e i risultati ottenuti nella valutazione puntuale ed analitica. In base a questi risultati bisognerà predisporre o meno un programma di miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori, indicando le misure di prevenzione ed eventualmente di protezione (collettiva o, se non fosse possibile, individuale), solitamente l'utilizzo di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), che dovranno essere adottate entro una scadenza temporale determinata e ben definita (immediata, urgente, entro 1 mese, entro 3 mesi, etc.).

 

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VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

Rischio Stress

Valutazione del rischio stress da lavoro correlato così come richiesto dall’articolo 28 comma 1)bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., aggiornato ai contenuti metodologici previsti dalla circolare ministeriale del 18/11/2010. Il metodo si basa sulla valutazione degli indicatori, che sono fonte di stress nel luogo di lavoro, attraverso la compilazione di check-list, contenente parametri tipici delle condizioni di stress riferibili ai dati aziendali, al contesto e al contenuto del lavoro.

Rischio Vibrazioni

Valutazione analitica del rischio globale associato alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) e al corpo intero (WBV), con evidenza del superamento dei limiti di legge e redazione della relazione tecnica. La metodologia calcola e associa ad uno o più lavoratori l’insieme di vibrazioni (macchine e attrezzi), tenendo conto dei valori misurati, dichiarati (banca dati ISPESL) e degli eventuali coefficienti correttivi imposti dalla norma nei vari casi, creando le specifiche relazioni.

Rischio Rumore

Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro, secondo le norme UNI 9432:11, UNI EN 458:95, ISO1999:90 con redazione della relazione tecnica. Per ogni lavoratore o gruppo di lavoro, a seconda del tempo di esposizione giornaliera o settimanale, si calcola il valore indicativo di esposizione al rumore, indicando necessità di informare e/o formare i lavoratori e le misure di tutela o riduzione dei tempi di esposizione. Successivamente si stima e si gestiscono le incertezze associate ai valori misurati (da campionamento, da posizionamento strumento, tempi di esposizione, ecc.) e si calcola l’attenuazione della pressione acustica sull’udito per uso dei DPI, come previsto dalla UNI EN 458:95 (“Metodo - Controllo HML” o Metodo SNR).

Rischio Chimico

Per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi, possono essere utilizzati sia il Metodo MoVaRisCh (elaborato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Toscana), sia il Metodo Inforisk (elaborato dalla Regione Piemonte), sia la possibilità di effettuare il confronto delle misure ambientali con i Valori Limite (Metodo VLE). Si fa riferimento al regolamento CE 1272/2008 (CLP), valutando le sostanze e/o i preparati, nonché propri composti a partire dai singoli agenti chimici che lo compongono, tenendo conto degli organi bersaglio, delle frasi di rischio associate, dei valori limite di esposizione (TLV-TWA o TLV-STEL).

Rischio Movimentazione Carichi (C.E.M.)

Valutazione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico per azioni manuali di sollevamento e trasporto di un carico, comprensive di spinta e traino e determinazione delle condizioni di Movimentazione dei Carichi secondo i metodi di calcolo previsti da ISO 11228-1:2003 (sollevamento e trasporto), ISO 11228-2:2007 (spinta e traino) e ISO 11228-3:2007 (azioni ripetitive a carico degli arti superiori, metodi OCRA e check list). La valutazione avviene mediante step o check-list di controllo. Per ogni lavoratore è possibile
definire tutti i parametri che influenzano il calcolo del PLR e dell’indice IS, procedere al loro calcolo ed ottenere le misure di prevenzione conseguenti.

Rischio R.O.A. (Radiazioni Ottiche Artificiali)

Si calcola il rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali, incoerenti e coerenti, producendo la relazione tecnica. Dal censimento delle sorgenti e dall’eventuale “giustificazione” di quelle esenti da rischio, si valuta la necessità o meno di approfondire la valutazione misurando, calcolando e confrontando analiticamente i valori di esposizione con i limiti previsti normativamente (VLE). Nell'analisi vengono gestiti gli errori sperimentali di tutte le grandezze d’interesse e determinate le incertezze sulle grandezze ottenute. Il metodo di calcolo è conforme all’Allegato XXXVII Parte I/II del D.Lgs.81/2008 e alle relative pubblicazioni dell’ICNIRP. R.O.A.. Si procede con la caratterizzazione del comportamento di ogni sorgente e si calcolano le grandezze efficaci e i limiti di esposizione pertinenti, ottenendo l’accertamento del possibile danno, l’organo interessato e la patologia causata dallo stesso.

Rischio ATEX Gas (esplosioni dovute a Gas)

Valutazione del rischio esplosioni dovute a Gas, vapori e nebbie infiammabili, secondo il D.Lgs. 233/03 e le norme CEI 31-30 e CEI 31-35. Il pericolo è legato ai materiali e alle sostanze che intervengono all’interno dei processi produttivi o che vengono rilasciate a seguito di tali processi.

Rischio ATEX Polveri (esplosioni dovute a Polveri combustibili)

Il pericolo di esplosioni dovute a Polveri combustibili, che possono dare origine ad esplosioni, è presente in gran parte delle industrie, come quella alimentare, chimica, metallurgica, della lavorazione del legno, ecc. Le problematiche relative alla scelta degli impianti e dei componenti elettrici da utilizzare in queste industrie e relative alla classificazione dei luoghi pericolosi per presenza di polveri combustibili all’interno degli ambienti è affrontato facendo riferimento alla normativa comprendente il D.Lgs. 233/03 e le norme CEI 31-67, CEI 31-66 e CEI 31-56.
Per poter valutare questo rischio, bisogna innanzitutto valutare i dettagli della sostanza da analizzare, l’Intervallo di densità assoluta, in Kg/m3, scegliendo tra uno dei 5 range proposti (fino a 200, tra 201 e 500, tra 501 e 1000, tra 1001 e 3000, oltre 3000); l’Intervallo grandezza media delle particelle di sostanza nell'ambiente, scegliendo tra gli 11 range proposti che vanno da “fino a 50” a “oltre 500”; il Limite inferiore di esplodibilità, la Temperatura di accensione della nube, ovvero la temperatura minima che potrebbe determinare l'accensione della nube di polvere della sostanza; l’Intervallo di temperatura accensione strato, cioè la temperatura minima che potrebbe determinare l'accensione dello strato di polvere della sostanza (gli intervalli di scelta sono: Inferiore a 250 °C, Tra 250°C e 320°C, Tra 320°C e 400°C, Superiore a 400 °C); e l’Intervallo Indice esplosione Kst della sostanza, che può essere fino a 200, tra 201 e 300 e oltre 300.

Definita la sostanza, vanno definiti: Dispersione in atmosfera, Dati polvere e Valutazione del rischio.
1) Dispersione in atmosfera
Grado emissione strato, che viene determinato in funzione del Grado iniziale della sorgente di emissione, che può essere Continuo, Primo o Secondo, del Livello di mantenimento di pulizia nel luogo in cui si trova la sorgente di emissione, che può essere Buono, Adeguato o Scarso, e del Disturbo dello strato (modalità con la quale la polvere si solleva), che può essere Poco frequente o Frequente. In base a questi tre fattori, si determina se il Grado di emissione dello strato è Continuo, Primo o Secondo.
Sistema di aspirazione, dove vanno indicati: il Grado di efficacia del sistema di aspirazione, se Alto, Medio, Basso o Assente; la Disponibilità del sistema di aspirazione, che può essere Buona, Adeguata o Scarsa; e il tipo di Ambiente in cui si deposita lo strato di polvere emessa dalla sorgente di emissione, che può essere Aperto, Aperto con ostacoli o Chiuso.
Estensione zone pericolose, dove si valutano i seguenti dati: la Velocità di emissione con cui fuoriesce la polvere emessa dalla sorgente di emissione, che può essere Bassa o Alta; l’Altezza da terra della sorgente di emissione (le scelte possibili sono: Inferiore a 3 m, Compreso tra 3 e 20 m, Oltre 20 m); la Portata della sorgente di emissione, ovvero la quantità di polvere emessa dalla sorgente di emissione, che può essere Inferiore al 5% Pp oppure Superiore al 30% Pp; la percentuale del contenuto di Umidità della polvere emessa dalla sorgente di emissione (le scelte possibili sono: Inferiore al 12%, Dal 12% al 40%, Dal 40% al 50%); la Velocità dell’aria di ventilazione nell’intorno della sorgente di emissione, che può essere Inferiore o uguale a 0,5 oppure pari a 2 m/s; e il Fattore moltiplicativo k, che di default è impostato a 1,20.
Calcolo distanza pericolosa: in funzione delle voci selezionate nei tre riquadri sopra, il programma calcola il tipo di Zona A, se 20, 21 o 22, e la Distanza di riferimento; se la Zona B, che circonda la A, è Pericolosa, viene determinato anche per essa il tipo, la Distanza pericolosa e la Quota a in metri (questi due campi, nel caso in cui questi dati non vengono calcolati, vengono visualizzati in grigio scuro):
Dati apparecchiature irradianti presenti nelle zone pericolose, in cui va considerata la presenza o meno nella zona pericolosa di riferimento di un’eventuale apparecchiatura elettrica irradiante. In caso bisogna valutare per ognuna delle due zone: il tipo di Emissione, se Nessuna, Continua o ad Impulsi, e il tipo di Sorgente di emissione (le opzioni di scelta sono 3: Luce solare, luci di forte intensità, laser; Ultrasuoni; Altro). In base a questi dati si calcolerà per ogni zona i Valori limite.
2) Dati Polvere:
Si valutano la Tipologia di presenza della polvere nella zona pericolosa, se Solo nube, Solo strato o Entrambi; il Volume dell’eventuale nube di polvere presente nella zona pericolosa, se Inferiore o uguale a 10 dm3, se Compreso tra 10 e 100 dm3 o se Superiore a 100 dm3; e l’Altezza in mm dell’eventuale strato di polvere presente nella zona pericolosa, scegliendo tra gli 11 range proposti che vanno da “fino a 5 mm” a “superiore a 50 mm”.
Calcolo temperatura massima superficiale: una volta analizzati i dati riferiti alla polvere, si calcolerà la Temperatura max della nube e dello strato e la Temperatura massima superficiale della costruzione.
3) Valutazione del rischio:
Per la Valutazione del rischio i dati da valutare sia per la Zona A che per la Zona B sono: il Fattore di pericolo per la zona pericolosa di riferimento, il cui livello di presenza viene calcolato in base alla tipologia di zona pericolosa risultante dai dati utilizzati in precedenza; il Fattore di contatto, in cui va indicato il livello di presenza delle sorgenti di innesco all'interno della zona pericolosa (potranno essere: Inesistenti; Raramente o quasi mai; Talvolta, ogni tanto; Sempre o di frequente); il livello di Presenza dei lavoratori all'interno della zona pericolosa, potrà essere: Nessuna, Saltuaria o Continua; l’Indice di Esplosione della sostanza, che viene calcolato in base alle caratteristiche della sostanza stessa, e che coincide sempre in entrambe le zone pericolose; il Volume della nube e lo Spessore dello strato di polvere, eventualmente presenti all'interno della zona pericolosa, che vengono pure calcolati in base alle informazioni utilizzate in precedenza; e il tipo di Confinamento dell’eventuale nube di polvere presente all'interno della zona pericolosa, se Non confinata, Parzialmente o Completamente confinata.
Vengono quindi calcolati i relativi Coefficienti e il livello di Rischio per le due zone pericolose con il valore correlato e determinato il Risultato finale della valutazione, ovvero il valore con il corrispondente livello di rischio, se TRASCURABILE, BASSO, MEDIO o ALTO.

Rischio Scariche Atmosferiche

Il calcolo rischio scariche atmosferiche consente di determinare secondo la norma CEI EN 62305-2 se la struttura risulta protetta o meno contro le fulminazioni; e tale rischio va valutato a prescindere dalle dimensioni e dalla natura, metallica o non metallica, della struttura. La scheda di Calcolo è suddivisa in schede in cui vanno inseriti i dati relativi alla Struttura, alle Zone, alla Linee e agli Impianti, fino ad ottenere dei Risultati comprensivi di grafici parziali e totali, e il livello di rischio determinato, che può essere TOLLERABILE (STRUTTURA PROTETTA) o ELEVATO, NON TOLLERABILE (STRUTTURA NON PROTETTA).

Rischio Sismico

Valutazione qualitativa del rischio sismico secondo il DM 14/01/2008 e sulla base della Circolare 02/02/2009 n. 617, del D.P.C.M. 05/05/2011 e del Decreto Legge 06/06/2012 n. 74. Il metodo utilizzato si basa sulla verifica dei rischi legati alla presenza dei collegamenti, dei tamponamenti e delle scaffalature della tipologia costruttiva in esame, attraverso la compilazione di check-list.

Rischio C.E.M. (Campi elettromagnetici)

Il 2 Settembre 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 159/2016, introdotto dalla Direttiva 2013/35/UE (che abroga la direttiva 2004/40/CE), per il recepimento a livello nazionale ed Europeo sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Ci si riferisce in particolare ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti a breve termine noti e scientificamente accertati, provocati dai campi elettromagnetici. In particolare vengono fissati nuovi VLE (valori limite di esposizione) distinti in effetti sanitari (riscaldamento termico e stimolazione del tessuto nervoso muscolare) ed effetti sensoriali (disturbi transitori delle percezioni sensoriali).
La Valutazione preliminare del rischio da Campi Elettromagnetici verrà sviluppata ai sensi del D.Lgs. 81/08, aggiornato al D. Lgs. 159/2016, introdotto dalla Direttiva 2013/35/UE, per le seguenti tipologie di sorgenti: Comunicazioni senza filo, Ufficio, Infrastrutture (immobili e terreni), Sicurezza, Alimentazione elettrica, Edilizia, Settore medico, Industria leggera, Industria pesante, Trasporti e Varie. Il metodo effettua una stima del rischio per le tre diverse categorie di lavoratori (Lavoratori non particolarmente a rischio, Lavoratori particolarmente a rischio - esclusi quelli con dispositivi impiantabili attivi -, Lavoratori con dispositivi impiantabili attivi) e si individua l’elenco delle sorgenti di emissione pericolose, attraverso le risposte assegnate alle check-list. Nel caso di lavoratori non particolarmente a rischio esposti a sorgenti di emissione pericolose la valutazione va approfondita con misurazioni utilizzando il metodo per il calcolo dei Valori limite di esposizione VLE e i Valori di azione VA (Metodo VLE/VA), sviluppato in conformità all’Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08.

Rischio Biologico

In alcuni casi sottovalutato, in altri sovrastimato, la componente del Rischio Biologico all’interno delle situazioni lavorative non sempre è ben conosciuta, e di conseguenza, correttamente prevenuta.
Prima di approfondire tuttavia le tematiche relative alla corretta prevenzione è utile ricordare che la definizione di agente biologico da art 267 comma a) del D.Lgs 81/08, risulta giustamente omnicomprensiva, classificando come agente biologico “qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
All’interno di questa definizione ricadono quindi tuti gli organismi , cellulari o meno (comma b) in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico; si parla dunque di batteri, virus, funghi, e relative tossine; entità biologiche ubiquitariamente diffuse in qualsiasi ambiente lavorativo e non.
Esistono tuttavia, come ben noto, diversi gradi ti patogenicità e di virulenza, correlati anche a diversi scenari espositivi e vie di trasmissione; la classificazione di pericolosità degli agenti biologici tiene conto di tutte queste caratteristiche, mettendo in cima alla lista dei microorganismi più pericolosi, quelli con elevata virulenza (capacità di trasmettersi) associata ad elevata patogenicità (potenzialità di causare malattie una volta in contatto con l’organismo ospite). Risulta quindi evidente come una corretta valutazione del Rischio Biologico debba tenere conto sia della pericolosità intrinseca del microorganismo eventualmente presente, che della possibilità che questo venga in qualche modo trasmesso ai lavoratori.
Le aziende a rischio biologico sono sostanzialmente di due tipi: quelle che utilizzano deliberatamente per le proprie attività organismi biologici, per esempio i laboratori di ricerca biotecnologica, le aziende farmaceutiche, le aziende agro alimentari o quelle che lavorano nel campo del trattamento dei rifiuti; e quelle invece che non fanno uso deliberato di agenti biologici ma che potenzialmente potrebbero comunque entrare in contatto con qualcuno di essi (ospedali, aziende zootecniche, alimentari, e tutte quelle attività in generale in cui vi sia contatto interpersonale con un significativo numero di individui).
Non è da trascurare infatti la considerazione che la principale via di trasmissione di un agente biologico è quella indiretta, veicolata cioè da un vettore che trasferisce da un individuo malato o potatore, ad uno sano, la carica batterica o virale necessaria per dare origine alla malattia; i luoghi pubblici, i supermercati, piuttosto che gli aeroporti o i luoghi con grande affluenza di persone, sono sempre da considerarsi potenzialmente a rischio biologico, e quindi da sottoporre ad adeguata prevenzione e sorveglianza.
Per quanto concerne la prevenzione, un aspetto fondamentale è quello dell’attenzione alla formazione del personale potenzialmente esposto, che deve essere messo sempre a conoscenza sia delle potenziali sorgenti di infezioni (dirette o veicolate che siano) che dei possibili rischi da esposizione; una buona profilassi può tenere conto della somministrazione di opportuni vaccini, così come dell’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione collettiva e individuale.
Per le aziende a rischio biologico è inoltre obbligatoria la sorveglianza sanitaria, che comprenda l’effettuazione di monitoraggi biologici periodici, definiti dal Medico Competente e dal datore di Lavoro, sulla base degli scenari di esposizione specifici, i cui risultati devono essere comunicati al lavoratore esposto.

Rischio Microclima (caldo/freddo)

Valutazione dei parametri microclimatici negli ambienti di lavoro secondo le UNI ISO 7726. Viene calcolato l’indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), il valore limite oltre il quale il soggetto viene a trovarsi in una situazione di stress termico da severo caldo e si individuano, per ogni categoria di lavoratori esposti, turni di riposo e misure di prevenzione e protezione. Per lo stress da severo freddo, viene calcolato l’indice IREQ che valuta lo stato di malessere avvertito durante un’esposizione in condizione di basse temperature, tenendo conto degli indumenti protettivi indossati e dell’intensità dell’attività svolta.

Rischio da Videoterminali

Per valutare il rischio derivante dall’utilizzo di VDT viene adottato come criterio per la quantificazione del livello del rischio un algoritmo che analizza i parametri o i fattori di rischio prescritti dall’Articolo 174 comma 1) Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Il rischio viene valutato sulla base del valore di Magnitudo indicato, che di default è impostato a 2, ma comunque editabile con un valore minimo di 1 e massimo di 4, e sulla base delle risposte date ai fattori da analizzare, raggruppati in 8 punti: Aspetti ambientali del locale, Aspetti di illuminazione, Il monitor, Il tavolo di supporto alla tastiera, La tastiera, Il sedile, Accessori, Ambiente/Locale di lavoro. Ad ogni fattore è associato un elenco di condizioni pesate relative alla criticità, derivante dagli studi e dall’esperienza maturata nel corso degli anni sul rischio derivante da lavoro al videoterminale; ad ogni Risposta viene, dunque, assegnato un Peso, ovvero un punteggio; inoltre, per alcune delle risposte è presente anche un’immagine esplicativa, mostrata sotto. L’algoritmo di calcolo effettua la somma sui pesi associati alle opzioni scelte e, in base al valore ottenuto, calcola il valore della Probabilità. Infine, in base al risultato ottenuto dal prodotto di P x M, viene assegnato e riportato il livello di rischio da videoterminale, se IRRILEVANTE, BASSO, ACCETTABILE oppure ALTO.

Rischio esposizione ad Agenti cancerogeni, mutageni e teratogeni

Per valutare il rischio Cancerogeno, secondo i criteri del Titolo IX art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vanno elencate preventivamente le sostanze da analizzare. Per ciascun agente cancerogeno i dati richiesti sono: il Fattore di Protezione collettiva, ovvero il fattore di uso e di efficienza dei dispositivi di protezione collettiva durante l’uso dell’agente cancerogeno, se a Ciclo chiuso, a Cappa funzionante (efficiente), Parzialmente sotto cappa o Senza cappa; lo Stato chimico-fisico della sostanza (le scelte possibili sono: Gel, solido compatto; Liquido non volatile, cristalli; Gas, vapore, liquido volatile, polvere fine); la Temperatura del processo lavorativo (le opzioni di scelta sono 3: Tu=0,3Teb o nel caso di solidi; 0,3Teb<Tu=0,7Teb; 0,7Teb<Tu); la Quantità utilizzata nella singola manipolazione, se inferiore ad 1 g/1 ml, se compresa tra 1 g e 50 g o se maggiore di 50 g; il Tempo di manipolazione della sostanza, da indicare in minuti (il valore massimo accettabile è 480 minuti); e la Frequenza di utilizzo della sostanza, da esprimere in giorni (il numero massimo di giorni da poter indicare è 200). Per ogni dato indicato, viene individuato nel fattore corrispondente un valore di pericolosità; quindi, dalla somma dei singoli indici determinati per ogni sostanza, come prodotto dei fattori calcolati diviso la costante 6,25, si ottiene l’indice di rischio complessivo, dovuto a tutte le sostanze pericolose utilizzate dal lavoratore, da cui si determina il livello di esposizione del lavoratore agli agenti cancerogeni, se NON ESPOSTO/PARZIALMENTE ESPOSTO o ESPOSTO, a seconda che il valore dell’indice sia inferiore o superiore ad 1.

Rischio esposizione Amianto

L’algoritmo di calcolo del rischio amianto sul quale ci si basa è relativo all’indice di degrado approvato dalla Regione Lombardia con decreto della direzione regionale della Sanità del 18/11/2008 n. 13237. Il criterio di valutazione dello stato di conservazione della copertura è composto da una serie di parametri di verifica, ai quali si deve assegnare un punteggio. Questi parametri, utili per valutare lo stato di conservazione di una copertura, sono indici da sommare fra di loro, eccetto l’ultimo “I”, che è un fattore moltiplicativo della somma degli altri indicatori, e che è detto “Indice di Vetustà, in quanto si riferisce all’età in anni della copertura. Il risultato della formula applicata, riportata sotto, è denominato “Indice di Degrado”.
ID= (A+B+C+D+E+F+G+H)*I
In modo analogo ai rischi precedenti vengono utilizzati dei quesiti e per le risposte da dare per ogni verifica è presente un elenco di possibili risposte ben definite tra cui optare. Per ognuna di esse è assegnato un punteggio; il punteggio totale determina la classe di rischio, indicando in particolare se il rischio è BASSO, MEDIO o ALTO, e per ognuna è prevista l'indicazione di una prescrizione operativa.

Rischio da Rapina

La valutazione del rischio rapina rientra nel Documento di Valutazione dei Rischi secondo l’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e riguarda ogni ufficio o attività commerciale ove sussista il rischio. Il metodo utilizzato si basa sul modello di calcolo adottato da Poste Italiane. La valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio applica l’usuale formula per il calcolo del Rischio: Probabilità(P) x Danno(D). Il metodo si compone, quindi, di una check-list da compilare suddivisa in due parti: “Valutazione della probabilità” e “Valutazione del danno”. Una delle prime informazioni da considerare è, ad esempio, se si tratta di una postazione di lavoro chiusa, in cui è presente un bancone blindato che separa fisicamente dal pubblico, o se si tratta di una postazione di lavoro aperta, dove, in sostituzione della separazione fisica, sono installate alcune misure alternative. Una volta definite queste informazioni si potrà determinare il livello di rischio, indicando se NON SIGNIFICATIVO, SOTTO CONTROLLO, MODERATO o RILEVANTE.

Rischio Legionella

Valutazione preliminare del rischio legionella, secondo quanto stabilito nell’Allegato 12 delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, per le seguenti tipologie di impianto: Impianti d’acqua fredda sanitaria, Impianti d’acqua calda sanitaria, Impianti di raffreddamento a torre evaporativa/condensatore evaporativo, Impianti aeraulici e altri Impianti idrici (Riuniti odontoiatrici, Piscine, Vasche idromassaggio, Impianti d’irrigazione, Fontane). Il metodo di calcolo effettua una stima del rischio per ogni impianto indicato attraverso le risposte assegnate ad un questionario correlato.

Rischio da interferenze DUVRI

Valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze secondo la Legge 123/07 così come aggiornata dal D. Lgs. 81/08 e successivo Decreto Legislativo del 3 agosto 2009, n. 106. Individuate le attività interferenti, si procede con l’associazione dei rischi connessi e la creazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze.
Il DUVRI è il risultato del contributo di più soggetti, in cui ognuno di questi effettua una valutazione dei rischi apportati dalla propria attività in quel particolare contratto di lavoro.
La redazione del DUVRI, di conseguenza, trova ragione di essere ove vi sia una concomitanza di soggetti che lavorano nello stesso ambiente in tutte quelle situazioni in cui vi sia un appalto che non ricada nel campo dell’edilizia.
Nel settore dell’edilizia infatti, come definito dal titolo IV del D.Lgs 81/08, è prevista l’elaborazione di alcuni documenti relativi agli aspetti della sicurezza, con contenuti minimi e caratteristiche che sono specifiche e studiate appositamente per la valutazione dei rischi da interferenze lavorative proprie di questo settore.
Ogni impresa coinvolte in un cantiere edile ha l’obbligo di redazione del POS (Piano di Sicurezza Operativo), un documento in cui vengono definite le misure di sicurezza rivolte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi lavorativi all’interno di un contratto d’opera.
Il coordinamento di tutti i rischi previsti dai singoli POS forniti da ogni impresa, viene definito dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), un documento che deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza del cantiere (CSE) e che raccoglie le criticità e le disposizioni in materia di sicurezza, risultanti dall’esame delle informazioni contenute nei POS.

I CONTENUTI DEL DUVRI

> Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia);
> Descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso i reparti interessati dai lavori in appalto;
> Descrizione delle attività svolte dagli appaltatori;
> Organizzazione delle lavorazioni e misure generali di sicurezza:
 - identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore
 - servizi igienici
 - refettori
 - viabilità interna
 - ecc
> Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione;
> Rischi “normati” negli ambienti di lavoro (rischio chimico, cancerogeno, biologico, rumore, vibrazioni, incendio, esplosione);
> Cronoprogramma dei lavori per l’identificazione delle sovrapposizioni temporali (nei singoli luoghi di lavoro)
> Costi della sicurezza secondo ITACA:
In analogia ai lavori del PSC sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:
a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
d) I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

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