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RSPP Datore di Lavoro, RSPP interno o conferimento incarico RSPP Esterno (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) a Firenze, Prato, Pistoia e Toscana. Servizio di assunzione incarico ruolo RSPP Esterno da parte di un nostro tecnico.

 

Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno (RSPP interno - RSPP esterno)

Scarica la scheda per l'incarico di RSPP esterno da parte di un nostro tecnico

La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Vediamo di cosa si occupa principalmente il tecnico RSPP Esterno che viene incaricato da un datore di lavoro e che quindi riveste "ufficialmente" il ruolo di RSPP Esterno di quell'azienda.
Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti. Si può affidare l’incarico ad un tecnico qualificato (tecnico RSPP esterno)(esempio modulo di nomina del Tecnico RSPP esterno), eventualità per la quale il datore di lavoro non deve preoccuparsi di effettuare la formazione per sé stesso o per un suo dipendente, oppure effettuare un corso di formazione per diventare RSPP - Datore di lavoro (esempio modulo di autonomina del Datore di Lavoro che assume il ruolo diretto di RSPP) caso in cui egli assume l’obbligo di frequentare un corso di formazione per un numero variabile di ore compreso tra 16 e 48 ore, a seconda dei rischi connessi con l’attività. La classe di rischio è deducibile, appunto, dalla classificazione ATECO dell'attività (numeri che vanno da due a sei, del tipo: 92, o 92.01 o 92.00.03, come riportato nell'immagine in basso), deducibile a sua volta dalla visura camerale del Registro delle imprese, rilasciata dalla Camera di Commercio al momento della registrazione della attività. L'ultima casistica è quella in cui il Datore di lavoro fa effettuare un ciclo formativo ad un proprio dipendente (RSPP - Dipendente), che va da un minimo di 24 ore (solo Modulo C) - se ha un titolo di studio riconosciuto (elenco lauree riconosciute per l'esonero dai moduli B e C), altrimenti si parte da 100 (Modulo A + Modulo B comune + Modulo C) ore fino ad un massimo di 116 ore (Modulo A + Modulo B comune + Modulo B specializzazione di 12 o 16 ore + Modulo C)(in base al macrosettore ATECO in cui ricade la propria attività: Tabella Modulo B dei macrosettori ATECO)

 

Quale ruolo svolge il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP esterno, interno o Datore di lavoro)?

Il ruolo svolto dall'RSPP è sempre lo stesso, che sia un tecnico esterno qualificato, un dipendente interno o il datore di lavoro che abbiano seguito i percorsi formativi spiegati di seguito. La differenza sta nel fatto che il tecnico esterno che assume l'incarico possiede già i requisiti richiesti dalla normativa e non avrà quindi bisogno di seguire corsi di formazione per RSPP dipendente (da 100 a 116 ore di formazione) o RSPP Datore di lavoro (da 16 a 48 ore di formazione). Un'altra differenza risiede nel fatto che le responsabilità civili, penali, amministrative attribuibili ad eventuali infrazioni assoggetabili alle competenze spettanti al ruolo di RSPP verranno comminate direttamente al soggetto incaricato, che sia un tecnico esterno, un dipendente o il datore di lavoro. Quindi, "delegare" l'assunzione del ruolo o dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ad un altro soggetto (l'obbligo di nomina, designazione o conferimento rimane comunque un obbligo indelegabile per il titolare dell'impresa) dispensa il datore di lavoro da eventuali responsabilità legate ad inadempienze ed inottemperanze direttamente assoggettabili a suddetto incarico.

Il nostro gruppo di SICUREZZA LAVORO FIRENZE opera attraverso tecnici competenti e qualificati e offre due tipi di servizio: SERVICE ANNUALE BASE oppure SERVICE ANNUALE PLUS. Vediamo le differenze e i servizi offerti:

Inoltre, anche solo leggendo l'Articolo 31 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 integrato col D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) riguardante il Servizio di prevenzione e protezione, si può già dare risposta a molti dei quesiti che spesso ci vengono posti.

Possono essere incaricati soggetti esterni all'azienda per l'espletamento del ruolo di RSPP?

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo 49.

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) può essere ricoperto da chiunque?

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

Se si possiede già un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il suddetto servizio può essere integrato attraverso l'ausilio di un tecnico esterno?

3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

Se nessuno dei lavoratori/dipendenti possiede i requisiti richiesti dalla normativa per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) cosa succede?

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.

La designazione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ad un tecnico esterno dispensa il Datore di Lavoro da qualsiasi responsabilità?

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

La designazione di un tecnico esterno come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è sempre possibile e attuabile? In quali casi non è possibile designare un consulente professionista esterno?

6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda (art. 31 comma 6), ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

  • a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • b) nelle centrali termoelettriche;
  • c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
  • d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

In quali casi non è possibile designare un consulente professionista esterno con il ruolo di RSPP?

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

E' necessario e obbligatorio istituire e nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per ogni unità operativa o sede produttiva di una stessa azienda o di un gruppo di imprese unificato?

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile

 

CONFERIMENTO INCARICO TECNICO RSPP ESTERNO - SERVICE ANNUALE BASE DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

L'incarico annuale di RSPP da parte di un nostro Tecnico comprende da 2 a 6 AUDIT annuali presso le sedi operative dell'Azienda in cui potranno essere espletate le seguenti attività:

  • Aggiornamento normativo: l’azienda sarà informata su tutte le novità legislative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro che la interessano e avrà a disposizione esperti che risponderanno ad eventuali quesiti in materia di sicurezza;
  • Gestione delle scadenze: tutte le scadenze relative alla sicurezza verranno monitorate e comunicate all’azienda (impianti, formazione, documenti ecc.);
  • Tenuta costante e puntuale della documentazione relativa alla sicurezza (attraverso un fascicolo suddiviso in sezioni che sarà fornito e aggiornato dal tecnico);
  • Elaborazione di procedure e istruzioni operative di sicurezza specifiche per le attività svolte;
  • Attività di info-formazione con i lavoratori (esiti valutazioni dei rischi, procedure di sicurezza, ecc.);
  • Predisposizione e attuazione di liste di controllo per la sicurezza relativi ai principali elementi pericolo individuati (attrezzature, attività, manutenzioni, ecc..);
  • Esercitazione pratica annuale sulle procedure di emergenza (D.M. 10/03/1998);
  • Coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione: organizzazione del sistema aziendale, coinvolgimento di RLS e Medico Competente in ordine alle valutazioni dei rischi e formazione, organizzazione della Riunione Periodica (art. 35 D.Lgs 81/8), predisposizioni di nomine e deleghe, ecc.;
  • Rilevazione, registrazione e analisi NC, incidenti, infortuni e near miss e rendicontazione;
  • Verifiche e controlli: in cui saranno verificati gli aspetti formali e sostanziali inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

CONFERIMENTO INCARICO TECNICO RSPP ESTERNO - SERVICE ANNUALE PLUS DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

L'incarico annuale di RSPP da parte di un nostro Tecnico comprende da 2 a 6 AUDIT annuali presso le sedi operative dell'Azienda in cui potranno essere espletate le seguenti attività:

  • Aggiornamento normativo: l’azienda sarà informata su tutte le novità legislative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro che la interessano e avrà a disposizione esperti che risponderanno ad eventuali quesiti in materia di sicurezza;
  • Gestione delle scadenze: tutte le scadenze relative alla sicurezza verranno monitorate e comunicate all’azienda (impianti, formazione, documenti ecc.);
  • Tenuta costante e puntuale della documentazione relativa alla sicurezza (attraverso un fascicolo suddiviso in sezioni che sarà fornito e aggiornato dal tecnico);
  • Elaborazione di procedure e istruzioni operative di sicurezza specifiche per le attività svolte;
  • Attività di info-formazione con i lavoratori (esiti valutazioni dei rischi, procedure di sicurezza, ecc.);
  • Predisposizione e attuazione di liste di controllo per la sicurezza relativi ai principali elementi pericolo individuati (attrezzature, attività, manutenzioni, ecc..);
  • Esercitazione pratica annuale sulle procedure di emergenza (D.M. 10/03/1998);
  • Coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione: organizzazione del sistema aziendale, coinvolgimento di RLS e Medico Competente in ordine alle valutazioni dei rischi e formazione, organizzazione della Riunione Periodica (art. 35 D.Lgs 81/8), predisposizioni di nomine e deleghe, ecc.;
  • Rilevazione, registrazione e analisi NC, incidenti, infortuni e near miss e rendicontazione;
  • Verifiche e controlli: in cui saranno verificati gli aspetti formali e sostanziali inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

    Il SERVICE ANNUALE PLUS include inoltre:


  • Consulenza per l'ottenimento degli sconti di prevenzione del premio INAIL annuale (attraverso il modello OT24);
  • Consulenza per la presentazione di piani formativi finanziati dai Fondi Interprofessionali;
  • Aggiornamento costante e puntuale della documentazione relativa alla sicurezza [Documenti di valutazione dei rischi (DVR Generale + DVR Specifici), Piano di emergenza ed evacuazione con relative planimetrie delle vie di fuga e percorsi di esodo].

 

Percorso formativo per diventare RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Con ATECO si indicano le ATtività ECOnomiche, secondo una classificazione numerica stabilita dall’ISTAT. Tutte le aziende di tutti i settori produttivi hanno uno o più codici ATECO che le identificano. La classificazione ATECO si riflette anche sulla formazione per la sicurezza sul lavoro per gli RSPP (interni o esterni). In particolare il codice ATECO influisce sulla durata del modulo B della formazione e sulle ore necessarie per l’aggiornamento quinquennale.

La normativa sulla sicurezza sul lavoro stabilisce che un professionista per diventare RSPP, interno all’azienda o come libero professionista esterno alle aziende, debba seguire un corso di formazione specifico, suddiviso in tre moduli:

  1. Modulo A: è il modulo di base per la formazione RSPP, propedeutico ai due moduli successivi. Viene fornita una formazione di base sulla normativa in materia di salute e sicurezza sicurezza sul luogo di lavoro, sulla gestione dei rischi e sulle azioni pratiche che bisogna svolgere in azienda.
  2. Modulo B: è il modulo che si differenzia in funzione del settore ATECO di appartenenza dell’azienda. Durante questo modulo vengono approfonditi i rischi legati al settore specifico e la relativa prevenzione degli stessi.
  3. Modulo C: è un modulo comune a tutti i macrosettori ATECO e serve per fornire all’RSPP competenze specifiche nella comunicazione, organizzazione e capacità gestionali.

Il percorso formativo per responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP / ASPP) è strutturato, quindi, in tre distinti moduli: A, B e C.
Il Modulo A (di base) di 28 ore per ASPP e RSPP si acquisisce con una delle lauree dell’elenco contenuto nell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 (in fondo alla pagina), oppure attraverso un corso di formazione in aula o in modalità E-Learning della durata di 28 ore.

  1. Modulo A (CONSENTITA modalità E-Learning) = 28 ore (comune a tutti i settori);
  2. Modulo B (NON CONSENTITA modalità E-Learning ma solo in aula o in videoconferenza) = 48 ore + eventuali 12 o 16 ore di specializzazione (in base ai settori);
  3. Modulo C (NON CONSENTITA modalità E-Learning ma solo in aula o in videoconferenza) = 24 ore (comune a tutti i settori).

L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B dei macrosettori ATECO è strutturata prevedendo un Modulo di base comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore + Modulo di Specializzazione che può andare da 12 e 16 ore (in base al settore ATECO dell'attività), come riportato nella Tabella Modulo B dei macrosettori ATECO.
Oltre al modulo B "Comune" a tutti i macrosettori (48 ore) è necessario acquisire dei crediti formativi supplementari attraverso la formazione relativa ai moduli di "Specializzazione" dei macrosettori in cui si intende operare.
Nella tabella "Macrosettori di specializzazione modulo B per diventare RSPP" sono indicate le ore relative ai moduli di Specializzazione di interesse; per ogni modulo aggiuntivo bisogna necessariamente frequentare 12 o 16 ore in più, in funzione del settore di riferimento riportato a sinistra della tabella.
Ciò vale per ognuno dei macrosettori in cui si intende operare. Quindi possono essere frequentati da 1 a 9 moduli di specializzazione (da 12 ore o 16 ore), in base ai settori di interesse.
Il modulo A è propedeutico rispetto al Modulo B, il quale è propedeutico rispetto al Modulo C.

 

Che cos'è e dove trovo il CODICE ATECO?

Spendiamo due parole sulla classificazione ATECO, argomento spesso ostico per i titolari e i datori di lavoro, i quali trovano difficoltà a ricordare il codice identificativo ATECO della propria attività, quando addirittura non ne ignorano completamente la sua l'esistenza. La classificazione ATECO è una classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica Italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.
Il codice ATECO determina il tipo di attività che l'azienda svolge, ad esempio attività produttiva piuttosto che ristorativa. Il codice ATECO lo trovi sulla Visura Camerale della tua Azienda e ti viene attribuito nel momento in cui effettui l'iscrizione/registrazione della tua impresa alla Camera di Commercio (chiedi al tuo commercialista, lui lo saprà sicuramente).
Si tratta di una classificazione alfa-numerica con diversi gradi di dettaglio: le lettere indicano il macro-settore di attività economica, mentre i numeri (che vanno da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le articolazioni e le disaggregazioni dei settori stessi. Le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni (codifica: 1 lettera), divisioni (2 cifre), gruppi (3 cifre), classi (4 cifre), categorie (5 cifre) e sottocategorie (6 cifre).
Ciascun codice numerico incorpora i precedenti. Ad esempio:

> Sezione C: attività manifatturiere;
    - divisione 14: confezioni di articoli di abbigliamento;
      - gruppo 14.1: confezioni di articoli di abbigliamento esclusi gli articoli in pelliccia;
         - classe 14.19: confezioni di articoli ed accessori diversi da abbigliamento in pelle, indumenti da lavoro, altro abbigliamento esterno e biancheria intima;
           - categoria 14.19.2: abbigliamento sportivo e indumenti particolari;
             - sottocategoria 14.19.29: produzione di indumenti per neonati, tute sportive, completi da sci, costumi da bagno e simili.

 

Esempio classificazione ATECO dell'attività a rischio basso, richio medio o rischio alto

E' unicamente il codice ATECO a determinare il livello di rischio (basso, medio, alto) della mia Azienda?

Il legislatore, in modo molto preciso e inequivocabile, ha attribuito a ogni codice Ateco il grado di rischio. Come ti ho detto può essere basso, medio o alto.

 

Una volta individuato il mio codice ATECO e quindi il grado di rischio della mia attività cosa ne deriva?

Le implicazioni sono significative, in quanto cambia la durata della formazione/informazione/addestramento dei lavoratori e dei soggetti della sicurezza che operano all'interno di quella realtà lavorativa.

Altro dettaglio da non sottovalutare è la coerenza tra il codice ATECO dichiarato al momento della registrazione al Registro delle Imprese e l'attività in essere. Anche le mansioni presenti all'interno dell'attività dovranno essere coerenti con il codice ATECO di attribuzione e da esse, solamente rispetto alla formazione dei lavoratori, potranno dipendere le ore di durata dei corsi di formazione dei lavoratori, che potranno essere così classificati:

  1. Corso Formazione Base (permanente e uguale per tutte le classi di rischio) per LAVORATORI (4 ore) +
  2. Corso Formazione Specifica rischio BASSO per LAVORATORI (4 ore);
  3. Corso Formazione Specifica rischio MEDIO per LAVORATORI (8 ore);
  4. Corso Formazione Specifica rischio ALTO per LAVORATORI (12 ore).

 

Rispetto alla formazione dell'RSPP-Datore di Lavoro invece, il codice ATECO ne determinerà la durata nel seguente modo:

  1. Corso Formazione RSPP per Datore di Lavoro per attività a rischio BASSO (16 ore);
  2. Corso Formazione RSPP per Datore di Lavoro per attività a rischio MEDIO (32 ore);
  3. Corso Formazione RSPP per Datore di Lavoro per attività a rischio ALTO (48 ore).

 

Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno (RSPP Esterno)

Il D. Lgs. 81/08 dà facoltà all’azienda di nominare un Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno all'azienda stessa.
La responsabilità, così affidata ad una consulenza esterna, darà modo al datore di lavoro di non effettuare il corso di formazione RSPP richiesto dalla Legge e di avere la possibilità di far gestire le tematiche prese in esame (sicurezza, salute ed igiene) a tecnici abilitati, avendo parte della responsabilità legale.

Consigliato per qualunque tipologia di impresa.

Il nostro studio di Ingegneria, promuove e organizza Corsi di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a Firenze, Prato e Toscana.

Lo studio tecnico di Sicurezza Lavoro è ubicato a Firenze ma operiamo anche a Prato, Pistoia e tutta la Toscana.

 

Quali tipologie di corsi esistono per diventare RSPP - Datore di Lavoro e RSPP - Dipendenti?

I corsi per RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) possono essere di due tipologie a seconda che l’RSPP coincida con il datore di lavoro (RSPP Datore di Lavoro) o sia delegato ad altro soggetto (RSPP dipendente).

 

1) Corso di formazione e aggiornamento RSPP per datore di lavoro, cioè per il titolare che intenda assumere il ruolo di RSPP (RSPP-DDL) in prima persona

Il nostro studio di Sicurezza Lavoro Firenze eroga corsi di formazione RSPP per DATORE DI LAVORO che intenda rivestire direttamente il ruolo di RSPP.
I corsi sono conformi alla normativa vigente. Viene rilasciato un attestato con valore legale, abilitante all’assunzione del ruolo di RSPP.

D.Lgs 81/08 - Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 é altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:

  • Commi 1) e 2): arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 55 c. 4 l. d)
  • Comma 3): arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro (art. 55 c. 4 l. a)

 

2) Corsi di formazione e aggiornamento (MODULI A - B - C) per RSPP non coincidente con il datore di lavoro, valido cioè per dipendenti e consulenti

Questi corsi vengono erogati in modalità personalizzate, anche per piccoli gruppi di RSPP e ASPP.
Ad oggi, sono stati formati RSPP appartenenti a tutti i macrosettori ATECO.
Prima dell’entrata in vigore dell’Accordo 07/07/16, il modulo B era suddiviso in 9 distinti corsi di specializzazione, a seconda dei 9 macrosettori di rischio (Accordo Conferenza Stato regioni del 26/01/2006) in cui erano raggruppate le attività aziendali:

  • Corso Modulo A di 28 ore (per tutti i macrosettori);
  • Corso Modulo B Comune di 48 ore (per tutti i macrosettori):
         
    Moduli B di specializzazione per RSPP (eventuali) (SP1 – SP2 – SP3 – SP4):

           - Modulo B-Sp1 per pesca e agricoltura - 12 ore;
           - Modulo B-Sp2 per costruzioni e attività estrattive, - 16 ore;
           - Modulo B-Sp3 per la sanità residenziale - 12 ore;
           - Modulo B-Sp4 per il settore chimico/petrolchimico - 16 ore.
  • Corso Modulo C di 24 ore (per tutti i macrosettori).

Con l'entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/16 il Modulo B diviene unico modulo di 48 ore comuni (+ eventuali 12 o 16 ore di specializzazione obbligatoria in base al determinato settore ATECO in cui si opera). Di seguito viene riportato uno schema di sintesi che riassume la formazione richiesta agli RSPP:

 

Corso di Aggiornamento RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione)

Nella formazione RSPP sono comprese anche delle ore di aggiornamento che devono essere completate entro 5 anni dal conseguimento dell’attestato. Anche la durata dell’aggiornamento è legata al settore ATECO dell’azienda, nello specifico:

  • RSPP per tutti i macrosettori: 40 ore di aggiornamento in 5 anni;
  • ASPP per tutti i macrosettori: 20 ore di aggiornamento in 5 anni.

Si ricorda che il 50% delle ore di aggiornamento può essere assolto attraverso la partecipazione a convegni riconosciuti.

Quando occorre aggiornare il corso RSPP per Datore di lavoro?

In base a quanto stabilito dall’art. 34 comma 3 del D.lgs. 81/08 e dal punto 7 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, il Datore di lavoro che ricopre, presso la propria azienda, la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve effettuare un corso di aggiornamento obbligatorio.

  • I datori di lavoro RSPP nominati prima del 31/12/1996, e quindi esonerati dall'effettuazione della formazione base, avrebbero dovuto effettuare l'aggiornamento entro l'11 gennaio 2014.
  • I datori di lavoro RSPP nominati e formati dal 01/01/1997 al 11/01/2012 avrebbero dovuto effettuare l'aggiornamento entro e non oltre l'11/01/2017.
  • I datori di lavoro RSPP nominati e formati dopo l'11/01/2012 devono effettuare l'aggiornamento entro 5 anni dalla data di effettuazione del corso.

REGOLE GENERALI PER TUTTI I CORSI
• i docenti devono essere in possesso almeno dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 06/03/2013;
• a conclusione di ciascun corso è prevista una verifica finale dell'apprendimento secondo le regole dell'Accordo Stato Regioni;
• per l'ammissione all'esame finale è prevista la frequenza ad almeno il 90% del monte ore complessivo di ciascun corso.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. conferma inoltre la necessità per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro di partecipare a corsi di formazione di AGGIORNAMENTO da effettuarsi con periodicità quinquennale.
• Per gli RSPP è previsto un monte ore di aggiornamento pari a 40 ore;
• Per gli ASPP è previsto un monte ore di aggiornamento pari a 20 ore.

E' ammessa la modalità e-learning per i corsi di aggiornamento.

 

Qual è la durata del corso?

La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6 ore per le aziende a rischio basso, 10 ore per le aziende a rischio medio e 14 ore per le aziende a rischio alto, in base al codice ATECO 2007 dell’azienda, reperibile sulla visura camerale.

E’ obbligatorio effettuare l’aggiornamento entro l’11/01/2017?

Sì, è obbligatorio! Se hai effettuato i corsi di formazione RSPP (16 ore) nel periodo che va dal 01/01/1997 all’11/01/2012 la scadenza è tassativa!

Cosa succede se non si frequenta il corso di aggiornamento?

Se la scadenza non viene rispettata il corso originario perde la sua validità, rendendo nulla la formazione e l’esperienza pregressa. Questo, oltre a lasciare l’azienda priva di questa figura obbligatoria, fa scaturire l’obbligo per il datore di lavoro (se è il soggetto che ricopre il ruolo di RSPP aziendale) di rifare il corso per intero (Rischio alto: 48 ore | Rischio medio: 32 ore | Rischio basso: 16 ore).

Ci sono sanzioni per il datore di lavoro?

Segnaliamo che in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, in mancanza di una formazione adeguata, il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro (Art. 55, co. 1 lett. b).
Il nostro studio di Sicurezza Lavoro Firenze eroga corsi di formazione e aggiornamento per mettersi in regola con gli adempimenti normativi in essere. Operiamo a Firenze, Prato, Pistoia e tutta la Toscana.
Inoltre, nel caso in cui voleste rinunciare alla carica di RSPP, la nostra azienda può prendersi l’onere dell’incarico, facendovi affiancare da un professionista in grado di svolgere il ruolo di RSPP ESTERNO.

 

Esonero dal conseguire il Modulo A di base per Rspp o Aspp (acquisito con la laurea)

Il Modulo A di base di 28 ore per Aspp e RSPP si acquisisce con una delle lauree dell’elenco contenuto nell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. Il Modulo A costituisce credito formativo permanente e non sono necessari aggiornamenti obbligatori.

 

Quando è necessario l’aggiornamento dei Moduli B?

Il D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico Sicurezza che bisogna seguire aggiornamenti formativi dei Moduli B almeno ogni cinque anni per un totale di 40 ore (è consigliabile svolgere 8 ore all’anno). Con le indicazioni dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, per aggiornare il Modulo B dei macrosettori di attività Ateco) è necessario frequentare aggiornamenti per almeno 40 ore ogni cinque anni e non più (come era definito dall’Accordo SR del 2006) 100 ore.
Se sono trascorsi poco più di 5 anni dalla data di laurea occorre “mettersi al passo” con gli aggiornamenti, ovvero frequentare le 40 ore obbligatorie per tutti i microlettori più le ore relative al quinquennio in corso. Per esempio: se sono trascorsi 6 anni dall’anno di laurea si dovrà frequentare l’aggiornamento dei Moduli B da 40 ore più un ulteriore aggiornamento di 8 ore.
Se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di laurea (per esempio più di 6 anni) è consigliabile frequentare i corsi Moduli B, ovvero il Modulo B comune di 48 ore più, eventualmente, uno o più moduli di specializzazione. La frequenza dei corsi Moduli B è consigliabile sia per “mettersi in regola”, sia per ottenere una preparazione specifica in materia di Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In altre parole, il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), integrato dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, stabilisce quali classi di laurea sono esonerate dalla frequenza dei corsi di formazione Modulo A e Moduli B per RSPP e Aspp. Gli ingegneri e gli architetti che intendono svolgere il ruolo di Rspp dovranno frequentare il corso Modulo C di 24 ore ed eventualmente un aggiornamento dei Moduli B.

 

Classi di laurea esonerate dalla frequenza del Modulo A e dei Moduli B per RSPP e Aspp

Di seguito viene riportato l’elenco completo e aggiornato al 2016 (entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016) delle classi di laurea esonerate dalla frequenza del Modulo A di base di 28 ore e dei Moduli B (comune di 48 ore e di specializzazione da 12 e 16 ore)

 

Laurea Magistrale (D.M. dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 2007)
  • LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
  • LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica
  • LM-21 Ingegneria Biomedica
  • LM-22 Ingegneria Chimica
  • LM-23 Ingegneria Civile
  • LM-24 Ingegneria dei sistemi Edilizia
  • LM-25 Ingegneria dell’Automazione
  • LM-26 Ingegneria della Sicurezza
  • LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • LM-28 Ingegneria Elettrica
  • LM-29 Ingegneria Elettronica
  • LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare
  • LM-31 Ingegneria Gestionale
  • LM-32 Ingegneria Informatica
  • LM-33 Ingegneria Meccanica
  • LM-34 Ingegneria Navale
  • LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

 

Laurea Specialistica (D.M. dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000)
  • 4/S Architettura e Ignegneria edile
  • 25/S Ingegneria Aerospaziale e Astronautica
  • 26/S Ingegneria Biomedica
  • 27/S Ignegneria Chimica
  • 28/S Ingegneria Civile
  • 29/S Ingegneria dell’Automazione
  • 30/S Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 31/S Ingegneria Elettrica
  • 32/S Ingegneria Elettronica
  • 33/S Ingegneria Energetica e Nucleare
  • 34/S Ingegneria Gestionale
  • 35/S Ingegneria Informatica
  • 36/S Ingegneria Meccanica
  • 37/S Ingegneria Navale
  • 38/S Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

 

Laurea Magistrale (D.M. dell’Università e della ricerca in data 8 gennaio 2009)
  • LM/SNT 4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

 

Laurea (D.M. dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 18 marzo 2006)
  • L7 Ingegneria Civile e Ambientale
  • L8 Ingegneria dell’Informazione
  • L9 Ingegneria Industriale
  • L17 Scienze dell’Architettura
  • L23 Scienze e tecniche dell’edilizia

 

Laurea (D.M. dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000)
  • 4 Classe delle lauree in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria
  • 8 Classe delle lauree in Ingegneria civile e ambientale
  • 9 Classe delle lauree in Ingegneria dell’informazione
  • 10 Classe delle lauree in Ingegneria industriale

 

Laurea (D.M. dell’Università e della ricerca del 19 febbraio 2009)
  • L/SNT 4 Classe delle laurea in Professioni Sanitarie della prevenzione

 

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