Scadenze e Periodicità della Sicurezza, Salute e Igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)

PREMESSA
Gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si applicano ogni volta in cui l’attività lavorativa rientri nel relativo campo di applicazione e sia presente almeno un lavoratore o soggetto equiparato, secondo le definizioni previste dalla normativa vigente.
Attività lavorative con almeno un lavoratore: (definizione di Lavoratore)
Quotidianamente riceviamo richieste di consulenza e chiarimento relative agli obblighi e agli adempimenti di legge in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, alle scadenze della sicurezza sul lavoro, alle periodicità degli aggiornamenti previsti dalla normativa, alla durata dei corsi di formazione e aggiornamento e alla corretta gestione delle nomine delle figure aziendali della prevenzione.
Le indicazioni riportate di seguito costituiscono una rassegna orientativa delle principali scadenze in materia di sicurezza sul lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08, DVR, formazione sicurezza lavoratori, RSPP, Medico Competente, antincendio, primo soccorso e gestione documentazione sicurezza. La reale applicabilità degli obblighi deve sempre essere verificata caso per caso, in funzione dell’attività svolta, del numero di lavoratori, dei rischi presenti, delle mansioni, degli ambienti di lavoro, delle attrezzature utilizzate, delle sostanze impiegate e dell’organizzazione aziendale.
Tra i quesiti più frequenti possiamo riscontrare:
- entro quando deve essere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?
- quando deve essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi?
- quali sono le scadenze dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro?
- qual è la periodicità degli aggiornamenti per lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, RSPP, addetti antincendio e addetti al primo soccorso?
- quando devono essere nominate o aggiornate le figure della prevenzione aziendale?
- quando è necessario predisporre il piano di emergenza?
- ogni quanto tempo bisogna effettuare controlli, manutenzioni, verifiche e collaudi di estintori, impianti elettrici e ascensori?
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Le scadenze nelle nomine delle figure aziendali della prevenzione
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):
Il mandato di RSPP non ha una scadenza normativa predeterminata. Eventuali scadenze, rinnovi, verifiche periodiche o condizioni di cessazione dell’incarico sono normalmente disciplinate dall’atto di nomina, dal contratto professionale o dagli accordi tra le parti. Rimane comunque necessario verificare nel tempo la coerenza dell’incarico rispetto all’organizzazione aziendale, ai rischi presenti, alle eventuali modifiche dell’attività e al mantenimento dei requisiti formativi e professionali previsti dal D.Lgs. 81/08.
Medico Competente (MC):
La nomina del Medico Competente è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente e quando la valutazione dei rischi evidenzi rischi che comportano sorveglianza sanitaria. Anche per il Medico Competente non è prevista una scadenza normativa generale del mandato; eventuali termini di durata, rinnovo o cessazione sono normalmente definiti nel rapporto contrattuale. La nomina deve essere mantenuta coerente con i rischi effettivamente presenti e con il protocollo sanitario aziendale.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
Il RLS è eletto o designato secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08, dagli accordi interconfederali, dalla contrattazione collettiva e dalle procedure aziendali applicabili. La durata dell’incarico non deve essere trattata in modo automatico e assoluto per tutte le aziende: in molti contesti è prevista una durata triennale, con possibilità di conferma o nuova elezione, salvo dimissioni, decadenza o diverse previsioni applicabili.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST):
Nelle aziende o unità produttive in cui non sia stato eletto o designato il RLS interno, la rappresentanza dei lavoratori può essere esercitata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, secondo le modalità previste dalla normativa, dalla contrattazione collettiva e dagli organismi paritetici o enti bilaterali competenti. È opportuno verificare periodicamente la corretta gestione del rapporto con l’RLST e la documentazione relativa alla consultazione dei lavoratori.
Le scadenze del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Nuova impresa: il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e dare immediata evidenza documentale delle misure di prevenzione e protezione adottate; il documento completo di valutazione dei rischi deve essere elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.
- Rielaborazione del DVR: il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni dal verificarsi delle causali previste dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08, fermo restando l’obbligo di dare immediata evidenza dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione.
In caso di costituzione di una nuova impresa, quindi, non è corretto intendere il termine di 90 giorni come un periodo durante il quale l’azienda può operare senza valutazione dei rischi. La valutazione deve essere effettuata immediatamente e devono essere subito individuate e documentate le misure di prevenzione e protezione necessarie, con successiva elaborazione del DVR completo entro il termine previsto.
Facciamo un esempio: se un’azienda avvia la propria attività in data 20 marzo, la valutazione dei rischi deve essere avviata e documentata immediatamente; il Documento di Valutazione dei Rischi completo dovrà essere elaborato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, salvo la necessità di adottare e documentare fin da subito le misure di prevenzione e protezione indispensabili.
Aggiornamenti e periodicità dei documenti di valutazione dei rischi
Il DVR generale e le valutazioni dei rischi specifici non devono essere considerati documenti statici. Devono essere riesaminati e aggiornati ogni volta che intervengano modifiche significative per la salute e sicurezza dei lavoratori oppure quando le specifiche disposizioni normative prevedano una periodicità di aggiornamento o riesame.
- modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza;
- introduzione di nuove attrezzature, macchinari, impianti, tecnologie, sostanze o miscele pericolose;
- trasferimento, ampliamento, ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro;
- infortuni significativi, quasi infortuni rilevanti, malattie professionali o criticità emerse dalla gestione aziendale;
- risultati della sorveglianza sanitaria che evidenzino la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- aggiornamenti normativi o tecnici che incidano sulla valutazione dei rischi o sulle misure di prevenzione.
| Rischio / documento | Periodicità o criterio di aggiornamento | Riferimento indicativo | Note operative |
| Documento di Valutazione dei Rischi generale (DVR) | Rielaborazione entro 30 giorni dalle causali previste dalla norma; immediata evidenza documentale dell’aggiornamento delle misure. | D.Lgs. 81/08, artt. 28 e 29 | Da aggiornare in caso di modifiche significative, infortuni rilevanti, esiti della sorveglianza sanitaria o evoluzione tecnica/preventiva. |
| Agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, atmosfere iperbariche | Almeno ogni 4 anni o prima, in caso di mutamenti significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario. | D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, art. 181 | La periodicità quadriennale riguarda la valutazione dei rischi da agenti fisici, ferma restando la necessità di aggiornamento anticipato. |
| Rischio chimico | Riesame periodico e aggiornamento in occasione di modifiche significative, nuove sostanze/miscele, nuove schede di sicurezza o esiti sanitari rilevanti. | D.Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo I | Non va trattato come scadenza fissa unica per tutte le aziende: contano sostanze, quantità, modalità d’uso, esposizione e SDS aggiornate. |
| Agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione | Almeno ogni 3 anni e comunque in occasione di modifiche significative. | D.Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo II | Da gestire con particolare prudenza, registro degli esposti ove previsto, misure di sostituzione/riduzione e sorveglianza sanitaria. |
| Amianto | Ogni volta che mutino le condizioni di esposizione o le condizioni operative. | D.Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo III | Richiede valutazioni specifiche, procedure dedicate e rispetto della disciplina tecnica e autorizzativa applicabile. |
| Agenti biologici | Almeno ogni 3 anni e comunque in occasione di modifiche significative. | D.Lgs. 81/08, Titolo X | Da valutare in funzione di attività, esposizione deliberata o potenziale, mansioni, ambienti e misure igienico-organizzative. |
| Atmosfere esplosive (ATEX) | Documento di protezione contro le esplosioni da predisporre prima dell’inizio dell’attività a rischio e da aggiornare in caso di modifiche significative. | D.Lgs. 81/08, Titolo XI | Applicabile in presenza di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano generare atmosfere esplosive. |
| Rischi interferenziali: DUVRI, PSC, PSS | Da aggiornare in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi, forniture e interferenze. | D.Lgs. 81/08, art. 26; Titolo IV per cantieri | La valutazione deve essere coerente con appalti, subappalti, interferenze operative e documentazione di cantiere ove applicabile. |
| Lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento | Da valutare preventivamente nel DVR e da riesaminare in caso di comunicazione dello stato di gravidanza o modifica delle condizioni lavorative. | D.Lgs. 151/2001; D.Lgs. 81/08 | Occorre individuare mansioni, rischi vietati o incompatibili e misure di adattamento, spostamento o astensione secondo i casi. |
| Rischio incendio | Da riesaminare in caso di modifiche significative, variazioni dell’attività, incidenti, non conformità, modifiche impiantistiche o organizzative. | D.M. 3/09/2021; D.M. 2/09/2021; D.Lgs. 81/08 | Il rinnovo periodico di pratiche antincendio può rappresentare un’occasione utile di riesame, ma non sostituisce l’aggiornamento quando necessario. |
DVR standardizzato e procedure standardizzate
Dal 1° giugno 2013 non è più ammessa l’autocertificazione della valutazione dei rischi. I datori di lavoro devono quindi redigere il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08.
Le aziende che rientrano nei presupposti di legge possono utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, tenendo conto dei limiti, delle esclusioni e delle condizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08. In linea generale, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, mentre i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono utilizzarle nei casi consentiti, salvo le esclusioni previste per attività a rischio particolare o soggette a specifiche disposizioni.
Anche quando viene utilizzata una procedura standardizzata, il documento deve comunque rappresentare i rischi reali dell’azienda, le mansioni, gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le sostanze, le misure di prevenzione e protezione, i DPI, le procedure, il programma di miglioramento e l’organizzazione della sicurezza aziendale.
Mancata, incompleta o irregolare elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
La mancata, incompleta o irregolare elaborazione del DVR può comportare conseguenze rilevanti sotto il profilo sanzionatorio, organizzativo e gestionale. Gli organi di vigilanza possono richiedere la documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e verificare non solo la presenza formale del documento, ma anche la sua coerenza con l’attività effettivamente svolta, con le mansioni presenti, con i rischi aziendali e con le misure concretamente adottate.
La valutazione dei rischi non deve essere considerata un mero adempimento burocratico: rappresenta lo strumento centrale per individuare i pericoli, stimare i rischi, definire le misure di prevenzione e protezione, programmare gli interventi di miglioramento e dimostrare una corretta gestione della sicurezza aziendale. Le sanzioni applicabili dipendono dalla violazione concreta, dal numero di lavoratori, dalla gravità delle omissioni e dagli aggiornamenti normativi in materia sanzionatoria.
Per le aziende di Firenze, Prato, Pistoia e Toscana, affidarsi a una consulenza qualificata in materia di sicurezza sul lavoro, DVR, formazione lavoratori, RSPP, antincendio, primo soccorso e sorveglianza sanitaria consente di ridurre il rischio di omissioni, incongruenze documentali e non conformità rispetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.
Piano di emergenza
Il piano di emergenza deve essere predisposto nei casi previsti dal D.M. 2 settembre 2021 e dalla normativa antincendio applicabile. In particolare, il datore di lavoro deve redigere il piano di emergenza per:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011.
Nei luoghi di lavoro in cui non è obbligatorio redigere un piano di emergenza formale, devono comunque essere adottate misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio o altra emergenza, da riportare nel DVR o nel documento redatto secondo procedure standardizzate. Il piano e le procedure di emergenza devono essere riesaminati quando intervengono modifiche significative degli ambienti, delle vie di esodo, degli affollamenti, dell’organizzazione del lavoro, degli impianti, delle sostanze presenti o delle squadre di emergenza.
Riunione periodica della Sicurezza
Per le aziende e unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro indice almeno una volta all’anno la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.
- periodicità ordinaria: almeno 1 volta l’anno;
- ulteriore convocazione: in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, comprese programmazione e introduzione di nuove tecnologie che incidano sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Corsi di formazione e aggiornamento
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La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere progettata, erogata, documentata e aggiornata secondo il D.Lgs. 81/08 e secondo l’Accordo Stato-Regioni vigente in materia di durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, verifica dell’apprendimento e aggiornamento periodico. È sempre opportuno verificare il percorso formativo richiesto in relazione al ruolo ricoperto, al settore ATECO, al livello di rischio, alle mansioni effettive, alle attrezzature utilizzate e agli eventuali obblighi di addestramento.
Lavoratori
- La formazione generale e specifica dei lavoratori deve essere effettuata anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione; in tale ultima ipotesi il percorso deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
- L’aggiornamento dei lavoratori ha periodicità quinquennale, con durata minima di 6 ore, salvo obblighi ulteriori connessi a ruoli, mansioni, attrezzature, rischi specifici o aggiornamenti normativi.
- La formazione deve essere aggiornata anche in caso di trasferimento o cambiamento di mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi e quando l’evoluzione dei rischi lo renda necessario.
RLS
- Il RLS deve ricevere una formazione iniziale adeguata al ruolo. L’aggiornamento periodico è disciplinato dal D.Lgs. 81/08, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi applicabili.
- Per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori è previsto un aggiornamento annuo di almeno 4 ore; per le imprese che occupano più di 50 lavoratori è previsto un aggiornamento annuo di almeno 8 ore.
Addetti al Primo Soccorso
- Gli addetti al Primo Soccorso devono ricevere formazione conforme al D.M. 388/2003, con durata variabile in funzione della classificazione aziendale in Gruppo A oppure Gruppi B/C.
- L’aggiornamento ha periodicità triennale: 6 ore per aziende del Gruppo A e 4 ore per aziende dei Gruppi B e C, con contenuto prevalentemente pratico.
Addetti Antincendio
- La formazione degli addetti antincendio deve essere coerente con il livello dell’attività individuato dal datore di lavoro: Livello 1, Livello 2 o Livello 3, secondo il D.M. 2 settembre 2021.
- Le durate minime dei corsi di formazione sono: Livello 1 - 4 ore; Livello 2 - 8 ore; Livello 3 - 16 ore.
- Gli aggiornamenti devono essere effettuati con cadenza almeno quinquennale: Livello 1 - 2 ore; Livello 2 - 5 ore; Livello 3 - 8 ore.
- Per alcune attività è inoltre richiesto il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo i casi previsti dalla normativa antincendio.
RSPP, ASPP, Datore di Lavoro, Preposti e Dirigenti
- I percorsi formativi e gli aggiornamenti per RSPP, ASPP, datori di lavoro, datori di lavoro RSPP, preposti e dirigenti devono essere verificati in base all’Accordo Stato-Regioni vigente, al ruolo effettivo, al settore di attività, al livello di rischio e alle eventuali disposizioni transitorie applicabili.
- Per RSPP e ASPP, gli aggiornamenti devono essere pianificati nell’arco del quinquennio di riferimento; la durata dipende dal ruolo ricoperto e dal percorso formativo applicabile.
- Per preposti e dirigenti occorre verificare non solo la formazione iniziale, ma anche gli aggiornamenti periodici e l’effettiva coerenza tra formazione ricevuta, responsabilità attribuite e mansioni concretamente esercitate.
I nostri corsi
Ecco i principali corsi di formazione sicurezza sul lavoro a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa, Grosseto, Siena, Livorno, Massa, Carrara e in tutta la Toscana, erogabili in aula, in videoconferenza ove consentito, presso il cliente o in modalità e-learning quando ammessa dalla normativa applicabile:
- Corso per addetti antincendio e alla squadra di emergenza incendi
- Corso per addetti al primo soccorso e alla squadra di primo soccorso
- Corso per addetti alla manipolazione di alimenti (H.A.C.C.P.)
- Corso di formazione generale e specifica per lavoratori
- Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Corso Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Altri corsi disponibili:
- corso per datori di lavoro;
- corso per datori di lavoro che ricoprono direttamente il ruolo di RSPP;
- corso di aggiornamento per datori di lavoro RSPP;
- corso per preposto e aggiornamento preposto;
- corso per dirigente e aggiornamento dirigente;
- corso addetto al primo soccorso e aggiornamento primo soccorso;
- corso addetto antincendio livello 1, livello 2 e livello 3;
- corso di aggiornamento antincendio livello 1, livello 2 e livello 3;
- corso per carrelli elevatori, muletti, PLE, gru, attrezzature di lavoro e altre abilitazioni specifiche ove previste;
- corsi di formazione, aggiornamento e consulenza per la gestione completa degli adempimenti sicurezza lavoro.
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Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente e quando la valutazione dei rischi evidenzi esposizioni o mansioni per le quali è richiesto il controllo sanitario dei lavoratori. Il protocollo sanitario e la periodicità delle visite sono stabiliti dal Medico Competente in funzione dei rischi professionali, delle mansioni e delle condizioni di esposizione.
- visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva ove consentito, per verificare l’idoneità alla mansione specifica nei casi soggetti a sorveglianza sanitaria;
- visite periodiche secondo la periodicità stabilita dal Medico Competente e dal protocollo sanitario;
- per videoterminalisti soggetti a sorveglianza sanitaria, periodicità di norma quinquennale oppure biennale nei casi previsti, ad esempio per lavoratori giudicati idonei con prescrizioni o limitazioni e per determinate fasce di età;
- per esposizioni a rischi chimici, cancerogeni, biologici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e altri rischi specifici, la periodicità deve essere definita dal Medico Competente sulla base della valutazione dei rischi e della normativa applicabile.
Sopralluogo e visita degli ambienti di lavoro
- Il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con diversa periodicità stabilita in base alla valutazione dei rischi; l’eventuale diversa periodicità deve essere adeguatamente motivata e comunicata al datore di lavoro ai fini dell’annotazione nel DVR.
- Il sopralluogo costituisce un momento essenziale di coordinamento tra Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e, ove previsto, RLS, per verificare la coerenza tra rischi valutati, mansioni, ambienti, misure preventive e protocollo sanitario.
Manutenzioni periodiche
Estintori
VEDI TABELLA DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI OBBLIGATORIE PER GLI ESTINTORI: [.pdf - 45,118 Kb]
La manutenzione degli estintori deve essere gestita da personale competente secondo la normativa tecnica applicabile, con attività di sorveglianza, controllo periodico, revisione programmata e collaudo. La UNI 9994-1:2024 disciplina i criteri per controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, revisione programmata e collaudo degli estintori di incendio, al fine di garantirne l’efficienza nel tempo.
Impianti elettrici
- Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione devono essere effettuate secondo il D.P.R. 462/01, con periodicità generalmente quinquennale o biennale nei casi previsti, ad esempio cantieri, locali ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio o luoghi con pericolo di esplosione.
- La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici deve essere gestita secondo il D.M. 37/08, le norme di buona tecnica e le indicazioni del manutentore qualificato. Le prove funzionali dei dispositivi differenziali e i controlli interni devono essere programmati in modo coerente con il rischio, l’ambiente e l’utilizzo dell’impianto.
Ascensori (ai sensi del D.P.R. 162/99)
- Gli ascensori devono essere sottoposti a manutenzione da parte di ditta abilitata, con visite e controlli secondo le caratteristiche dell’impianto, le indicazioni del manutentore e la normativa applicabile.
- Le verifiche periodiche da parte dei soggetti competenti sono generalmente biennali, secondo quanto previsto dal D.P.R. 162/99.
- La manutenzione preventiva non ha una periodicità unica valida per tutti gli impianti: deve essere definita in base a caratteristiche tecniche, frequenza d’uso, stato di conservazione, istruzioni del fabbricante e valutazioni della ditta incaricata.
Comunicazioni e denunce di infortunio sul lavoro
- In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro, anche per gli eventi di lieve entità.
- Il datore di lavoro deve gestire gli obblighi di comunicazione o denuncia all’INAIL secondo la durata della prognosi e le modalità telematiche previste.
- Per gli infortuni con assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, è prevista la comunicazione a fini statistici e informativi.
- Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento, è prevista la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, secondo le indicazioni INAIL.
- In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, i termini e le modalità di comunicazione sono più stringenti e devono essere gestiti con particolare tempestività.
Il Lavoratore
In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare il proprio datore di lavoro, qualora non sia in grado di farlo personalmente. La segnalazione dell’infortunio deve essere effettuata anche in caso di lesioni apparentemente lievi, in modo da consentire al datore di lavoro la corretta gestione degli obblighi assicurativi, documentali e prevenzionistici.
- rivolgersi al medico aziendale, se presente e disponibile;
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso più vicino;
- rivolgersi al proprio medico curante, quando appropriato.
In ogni caso è necessario riferire con precisione al medico come, dove e quando è avvenuto l’infortunio, indicando se l’evento è collegato all’attività lavorativa o al tragitto casa-lavoro, ove pertinente.
Il Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve assolvere agli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi all'INAIL e agli obblighi di comunicazione a fini statistici e informativi previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalla normativa INAIL. La gestione deve avvenire per via telematica, utilizzando le procedure e i modelli messi a disposizione dall’Istituto.
Ai fini assicurativi, la denuncia/comunicazione di infortunio riguarda gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento, e deve essere effettuata entro i termini previsti dalla normativa a partire dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico. Per gli infortuni di durata inferiore, restano applicabili gli obblighi di comunicazione a fini statistici e informativi, quando previsti.
La corretta gestione degli infortuni è rilevante non solo ai fini assicurativi, ma anche per l’aggiornamento della valutazione dei rischi, l’analisi delle cause, la definizione di eventuali misure correttive e il miglioramento continuo della prevenzione dei rischi aziendali.
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Nota finale: le informazioni riportate hanno finalità informative e orientative e non sostituiscono una valutazione specifica del singolo caso aziendale. Per una corretta gestione degli adempimenti sicurezza lavoro, del Documento di Valutazione dei Rischi, della formazione sicurezza lavoratori, della sorveglianza sanitaria, della prevenzione incendi e della documentazione obbligatoria, è opportuno verificare sempre la situazione concreta dell’azienda e i riferimenti normativi applicabili.



