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FAQ SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO e
IGIENE ALIMENTARE HACCP

NORMATIVE

  1. Quali sono le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in vigore?
  2. Quali aziende hanno l'obbligo di adeguarsi alle normative sulla sicurezza?
  3. Chi è datore di lavoro (DDL)?
  4. Come si classificano le attività in base ai livelli di rischio?
  5. Formazione e aggiornamento sono obbligatori?

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

  1. Chi è l'RSPP?
  2. Chi può essere nominato RSPP?
  3. Quanti RSPP può avere un azienda?
  4. Quale è l'obbligo formativo per l'RSPP?
  5. Quale è l'obbligo di aggiornamento per l'RSPP?
  6. Quali sono le sanzioni per la mancata formazione o aggiornamento del RSPP?

LAVORATORE

  1. Chi è lavoratore?
  2. Quale è l'obbligo formativo per il lavoratore?
  3. E' obbligatorio l'aggiornamento per il lavoratore?
  4. Quali sono le sanzioni per la mancata formazione o aggiornamento dei lavoratori?
  5. La formazione dei lavoratori è attuabile attraverso corsi di autoformazione?

RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

  1. Chi è il RLS?
  2. Quale è l'obbligo formativo per il RLS?
  3. Quale è l'obbligo di aggiornamento per il RLS?
  4. Anche in caso di un unico dipendente è obbligatorio avere in organico la figura del RLS?
  5. Quali sono le sanzioni per la mancata formazione o aggiornamento del RLS?

OBBLIGHI E SANZIONI

  1. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
  2. Quali sono le sanzioni per le aziende non in regola? Ogni quanto tempo devono essere rinnovati i corsi? Quanto tempo dura la validità dei corsi?
  3. Cosa devo fare relativamente alla sicurezza sul lavoro se assumo il primo dipendente/collaboratore o costutuisco un'impresa familiare e ho un socio lavoratore?
  4. Cosa succede se non lo faccio?
  5. Cosa devo fare relativamente alla sicurezza sul lavoro se ho già dipendenti e collaboratori, ma non avevo mai fatto niente?
  6. Cosa devo fare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro se ho già dipendenti e collaboratori e sono in regola rispetto alla normativa 626/94?
  7. Se non ho dipendenti ma solo soci o collaboratori sono obbligato a fare qualcosa per ottemperare alla normativa?
  8. Quale soggetto non deve fare niente e non ha obblighi riguardo alla sicurezza sul lavoro?
  9. Chi può fare l’autocertificazione?
  10. Cosa succede se non appongo la data certa?
  11. Cos’è il documento di valutazione dei rischi (DVR)?
  12. Chi può essere nominato RSPP?
  13. Quanto dura la nomina del RSPP?
  14. Se non viene nominato il RSPP cosa succede?
  15. Quali sono i soggetti esterni che possono ricoprire il ruolo di RSPP?
  16. Chi è il medico competente (MC)?
  17. E’ obbligatorio avere il medico competente?
  18. Cosa succede se non viene nominato il medico competente?
  19. Come si fa a nominare il medico competente?
  20. Esiste un elenco dei medici del lavoro?
  21. Quanto dura la nomina del medico competente?
  22. Quale frequenza hanno le visite di sorveglianza sanitaria?
  23. Cosa fa l’RLS?
  24. Chi può essere nominato RLS?
  25. Quanto dura la nomina del RLS?
  26. Cosa comporta non seguire i corsi di aggiornamento ai fini degli obblighi di legge e sanzionabilità?
  27. Cosa succede se il lavoratore RLS cessa il rapporto di lavoro?
  28. Cosa succede se non si elegge un RLS?


NORMATIVE

Le principali leggi di riferimento per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono:
- decreto legislativo n. 81 dell’ 9 Aprile 2008 (D.Lgs. 81/08) definito anche Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo D.Lgs. è statosuccessivamente modificato ed integrato da altre leggi (L. n. 88/09; D.Lgs. n. 106/09);
- accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 8 del 11 gennaio 2012 ed entrato in vigore dal 26 gennaio scorso.
- accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012, Linee applicative

Il Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008, nell’art. 3 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. La normativa si applica ogniqualvolta vi sia un Datore di Lavoro (DDL) e almeno un lavoratore di qualsiasi tipologia contrattuale, che sia o no pagato.
Tutte le aziende devono adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08:
- società di capitali;
- società di persone, snc o sas, con 2 soci di cui uno è datore di lavoro e l’altro è assimilato a lavoratore;
- ditta individuale con almeno un lavoratore con qualsiasi tipologia contrattuale.
Sono escluse le imprese famigliari senza dipendenti, i lavoratori autonomi e le associazioni di volontariato.


Datore di lavoro, art. 2, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, identificabile con il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unitàproduttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nell’allegato 1 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 è riportata la suddivisione ditutte le attività identificate dal codice ATECO in 3 livelli di rischio BASSO-MEDIO-ALTO.
Di
seguito sono indicate le macroaree delle attività raggruppate per livello di rischio.

Rischio BASSO
Commercio ingrosso e dettaglio; Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, pianificatori, pasticceri, ecc.); Alberghi; Ristoranti; Assicurazioni; Immobiliari; Informatica Associazioni ricreative, culturali, sportive; Servizi Domestici; Organizzazioni Extraterritoriali.
Rischio MEDIO
Agricoltura; Pesca; Trasporti, magazzinaggi, comunicazioni; Assistenza sociale NON residenziale (85.32); Pubblica Amministrazione; Istruzione.
Rischio ALTO
Estrazione minerali; Altre Industrie Estrattive; Costruzioni; Industrie Alimentari ecc.; Tessili, Abbigliamento; Conciarie, Cuoio; Legno; Carta, Editoria, Stampa; Minerali non metalliferi; Produzione e lavorazione metalli; Fabbricazione macchine, apparecchi; Meccanici; Fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici; Autoveicoli; Mobili; Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; Smaltimento rifiuti; Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari; Industria chimica, fibre; Gomma, Plastica; Sanità; Assistenza sociale residenziale (85.31).

Le norme che definiscono la formazione e l’aggiornamento dei RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti sono contenute nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 8 del 11 gennaio 2012 ed entrate in vigore dal 26 gennaio scorso. In questo accordo sono specificati i contenuti e la durata dei corsi sia di formazione che di aggiornamento obbligatori, in relazione al codice ATECO e al livello di rischio dell’azienda, come previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L’RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:
- individuare i fattori di rischio;
- elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- proporre programmi di informazione e formazione;
- fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare.

Ai sensi degli art. 31 e 34 del D.Lgs. 81/08, per svolgere l’incarico di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Tale compito può essere ricoperto da:
- il Datore di lavoro stesso
- un dipendente dell’azienda
- un consulente esterno

A un datore di lavoro si affianca, per legge, uno e un solo RSPP, al fine di rendere efficace ed effettiva la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, che deve essere unica.
Esiste un chiaro vincolo legale, esplicito nel D.Lgs.81/08:
- a un datore di lavoro corrisponde un responsabile del servizio prevenzione e protezione quindi un solo RSPP per ogni datore di lavoro
- non è consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP
- il datore di lavoro potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Quindi anche nel caso di un azienda con più soci e con più sedi l’RSPP è uno ed unico.
Possono essere nominati degli ASPP – Addetti al Servizio di Protezione e di Prevenzione.
L’ASPP può essere: socio o non socio, dipendente o consulente.

Per ricoprire l’incarico di RSPP è necessario aver partecipato a specifici corsi di formazione, con verifica di apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; in materia di prevenzione e protezione dei rischi; anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato; di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative; di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
La durata di formazioneper il datore di lavoro che ricopre l’incarico di RSPP cambia in relazione al livello di rischio della sua azienda:
• Rischio BASSO: 16 ore
• Rischio MEDIO: 32 ore
• Rischio ALTO: 48 ore

I responsabili dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi nelle modalità e nelle tempistiche definite nell’accordo Stato-regioni del 21/12/2011.
La durata dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale è in relazione del livello di rischio
dell’attività.
Aggiornamento annuale
Rischio BASSO 1,2 ore
Rischio MEDIO 2 ore
Rischio ALTO 3 ore
Totale aggiornamento in 5 anni
Rischio BASSO 6 ore
Rischio MEDIO 10 ore
Rischio ALTO 14 ore

Al datore di lavoro con l’incarico di RSPP che non adempie all’obbligo di formazione per il ruolo che ricopre è inflitta la sanzione di: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00.
Nota: L'arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri > 200 u/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori.

LAVORATORE

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell’ente stesso;
- l’associato in partecipazione (art. 2549 codice civile);
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, art. 18 legge n. 196/97, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- il volontario, come definito dalla legge n. 266/91;
- i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;

- il volontario che effettua il servizio civile;
- il lavoratore di cui al D.Lgs. n. 486/97 e s.m.i.
Quale è l’obbligo formativo per il lavoratore?
Tutti i lavoratori di tutti i settori devono essere formati. I percorsi formativi sono suddivisi in 2 livelli consecutivi:
• formazione generale di 4 ore uguale per tutti
• formazione specifica in base al lavoro svolto e al livello di rischio dell’azienda, ossia:
4 ore per settori a rischio basso
8 ore per settori a rischio medio
12 ore per settori a rischio alto

Dopo la formazione obbligatoria il datore di lavoro deve adempiere all’aggiornamento continuo del lavoratore che è quantificabile in 6 ore ogni 5 anni per tutti i settori. L’accordo invita a distribuire l’aggiornamento durante tutto il periodo dei 5 anni quindi con corsi di 1,2 ore per anno.

Per il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di formazione dei lavoratori in relazione alla mansione svolta nell’ambito dell’azienda è prevista la sanzione di arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 €
Per il lavoratore che non partecipa alla formazione indicata è prevista la sanzione di arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 a 600,00 €.

L’articolo 5-bis modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti dell'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 - repertorio 221/CSR cita “ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Quindi in base al sopra citato articolo 5-bis e nel rispetto degli obblighi di legge in materia di formazione dei lavoratori (ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e in conformità a quanto previsto al punto 3 lettere a) e c) dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il Datore di Lavoro ha la facoltà di scegliere il percorso formativo per i suoi lavoratori anche attraverso modalità di AUTOFORMAZIONE, previo accordo aziendale scritto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS).

RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L’RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. 81/08.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero minimo di RLS dipende dal numero di dipendenti:

• 1 RLS nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
• 3 RLS nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
• 6 RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Ai sensi dell’Art. 37 del D.lgs 81/08 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve partecipare a una formazione specifica di 32 ore i cui contenuti minimi previsti sono: principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità di aggiornamento periodico della formazione, la cui durata non deve essere inferiore a:
• 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
• 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

OBBLIGHI E SANZIONI

Il datore di lavoro deve:
Nominare:
• il RSPP
• l'addetto al primo soccorso
• l'addetto alla lotta antincandio
• il medico competente

Produrre:
• il documento di valutazione dei rischi
• il manuale di autocontrollo HACCP ( solo per le aziende del settore alimentare)

Collaborare con:
• il responsabile dei lavoratori per la sicurezza
• il medico competente
• il RSPP

Informare e formare i lavoratori tramite gli appostiti corsi.

Sanzioni inadempienze disposizione normativa sicurezza sul lavoro Firenze

Sanzioni inadempienze disposizione normativa igiene alimentare e HACCP Firenze

Come datore di lavoro devo: 1. valutare i rischi a cui andrà incontro questa persona compiendo il lavoro per cui la assumo 2. predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR) 3. nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); posso ricoprire io stesso questo ruolo purché possieda un attestato di formazione rilasciato ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 626/94 oppure ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 81/08, comunque con riferimento al D.M. 16 gennaio 1997 4. attenermi alla normativa del D.Lgs. 81/08 che varia da caso a caso (es. mettere estintori, dare indumenti protettivi, nominare squadre di emergenza, ecc.)

In caso di ispezioni da parte degli organi di polizia giudiziaria preposti, se non sono stati presi i provvedimenti di cui ai punti dell’elenco precedente, è redatto un verbale e viene data notizia di reato in procura. Ciascuna mancanza è punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400; tuttavia è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso che estingue il reato. Quindi: 1. se non valuto tutti i rischi, rischio l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 2. se non faccio il DVR  rischio l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 3. se non nomino un RSPP rischio l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 4. se non nomino un MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO rischio l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 se non mi attengo alla altre norme del D.Lgs. 81/08, a seconda dei casi posso incappare in sanzioni di semplice natura amministrativa oppure in sanzioni penali che prevedono anche l’arresto.

Come datore di lavoro devo:
1. valutare i rischi a cui sono soggette le persona
2. predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR)
3. nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
posso ricoprire io stesso questo ruolo purché possieda un attestato di formazione rilasciato ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 626/94 oppure ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 81/08, comunque con riferimento al D.M. 16 gennaio 1997
4. attenermi alla normativa del D.Lgs. 81/08 che varia da caso a caso (es. mettere estintori, dare indumenti protettivi, nominare squadre di emergenza, ecc.)

Come datore di lavoro devo:
1. aggiornare la valutazione dei rischi a cui sono soggette le persona
2. aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR)
3. verificare di aver nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
4. attenermi alle nuove disposizioni del D.Lgs. 81/08

Sì, tutto. In quanto anche collaboratori a progetto, occasionali, coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, soci lavoratori, anche di cooperative e società di capitali, ecc. sono considerati lavoratori e quindi occorre che il datore di lavoro effettui la valutazione dei rischi, predisponga il DVR, nomini un RSPP, ecc.

Chi lavora esclusivamente per conto suo, senza nessun aiuto, né di famigliari, né di stagisti, tirocinanti o volontari, non è tenuto a fare la valutazione dei rischi; non deve neppure nominare un RSPP. Tuttavia, nel caso lavori presso terzi come professionista è tenuto a partecipare alla redazione e predisposizione del DUVRI, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Nel caso di prestazioni professionali presso enti pubblici, egli è anche tenuto ad indicare i costi sostenuti per la sicurezza sul lavoro, che non potranno mai essere pari a zero, pena la perdita della fornitura!

L'autocertificazione non è più valida per tanto va redatto il documento cartaceo e conservato in azienda

In caso di ispezioni, sarei sanzionabile.

E’ il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi; deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve anche rispettare altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (es. rischi da agenti fisici, chimi, biologici, ecc.) Il DVR deve essere fatto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente (ove necessario) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Può essere nominato il datore di lavoro a seguito di un corso di 16 ore e relativa attestazione, un dipendente a seguito di un corso di circa 68 ore (dipende dalla tipologia di attività), oppure un soggetto esterno che possiede i titoli adeguati. L’attestato ha durata quinquennale e sono previsti aggiornamenti periodici.

La nomina non ha scadenza; tuttavia l’RSPP ha l’obbligo di aggiornamento delle proprie competenze ogni 5 anni

In caso di mancata nomina, il datore di lavoro è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi di reclusione o con l’ammenda da 2.500 € a 6.400 €

Per lo svolgimento della funzione di RSPP, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui sopra devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Il medico competente è il professionista (potrebbe anche essere un dipendente) nominato dal datore di lavoro per collaborare con lui e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Inoltre il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge, ovvero quando:

  • in presenza di lavoratori vi siano rischi che li espongano a valori o tempi superiori a quelli stabiliti per legge. Es. quando il lavoratore svolge più di 20 ore settimanali al computer è soggetto a rischio video-terminalisti e necessita di sorveglianza sanitaria;
  • quando il lavoratore opera in un cantiere temporaneo o mobile;
  • quando il lavoratore utilizza sostanze o preparati chimici, che abbiano determinato un rischio non moderato (secondo le norme tecniche di riferimento); ecc.

In caso di mancata nomina, il datore di lavoro è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi di reclusione o con l’ammenda da 1.500 €a 6.000 €.

Si contatta un medico specializzato in medicina del lavoro e si verifica la sua disponibilità e gli si richiede di inviare la documentazione per la presa dell’incarico quale medico competente.

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, i medici bilitati a svolgere la funzione di medico competente, sulla base dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38, sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre 2008, al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, un'autocertificazione al fine di essere inclusi nell'elenco nazionale. Tuttavia tale elenco non è ancora disponibile, occorre pertanto rivolgersi agli ordini provinciali dei medici e chirurghi.

In genere la nomina ha validità annuale, ma va verificata con il singolo medico competente.

Le visite possono avere una cadenza annuale, biennale o quinquennale, a seconda del tipo di rischio e a seconda del soggetto; in ogni caso è il medico a stabilire la periodicità.

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti , dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Non può essere nominato nessuno, in quanto tecnicamente non è una nomina; bensì si tratta di un’elezione tra i dipendenti iscritti a libro paga. Il dipendente eletto dovrà frequentare un corso di formazione di 32 ore di cui 28 frequentabili on-line e 4 di approfondimento in aula relative alle competenze sindacali, a meno che non l’abbia già frequentato. Terminate le 28 ore on-line il sistema proporrà in automatico il n. di telefono da contattare per avere ulteriori informazioni relative alle 4 ore di approfondimento in aula e per conoscere la procedura da seguire per sostenere l'esame per ottenere l'attestato.

La nomina è annuale, ed è previsto un aggiornamento formativo della durata variabile a seconda della tipologia di azienda.

Comporta la nullità della nomina, in quanto l’incaricato non risponderebbe più ai requisiti di competenza e formazione richiesti per legge al fine di ricoprire la carica.

Se il lavoratore cessa il suo rapporto di lavoro si dovrà procedere all’elezione di un nuovo RLS con le stesse modalità del precedente.

Si ribadisce innanzitutto che non si tratta di una nomina, in quanto il datore di lavoro non ha nessuna facoltà di scelta del RLS. Tuttavia, se nessun dipendente si candida e dunque nessuno risulta eletto, l’INAIL, in assenza di una comunicazione differente, provvederà alla nomina d’ufficio di un RLS Territoriale (soggetto esterno); il datore di lavoro dovrà corrispondere annualmente all’INAIL un quota pari al costo di 2 ore lavorative per ogni dipendente dell’azienda.


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