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CORSO DI FORMAZIONE 2024 PER ADDETTO ANTINCENDIO LIVELLO 3 - RISCHIO ALTO (16 ore)

Ai sensi degli Artt. 37, 46 del D. Lgs 81/2008, DM 02/09/2021

Corso per Addetto Antincendio Livello 3 - Rischio Alto (16 ore) 2024 a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa, Siena, Livorno, Grosseto, Massa Carrara e tutta la Toscana

Sedi di erogazione: Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa, Siena, Livorno, Grosseto, Massa, Carrara, Toscana

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DELLE DATE DEI CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO 2024
ANTINCENDIO LIVELLO 3 - RISCHIO ALTO (16 ore)

Calendario date corsi 2024 Antincendio Alto (16 ore) in aula a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Massa, Carrara, Toscana

DESCRIZIONE DEL CORSO

 

In ogni azienda la formazione antincendio e la gestione delle emergenze è obbligatoria, prevista e voluta dalla normativa italiana come elemento fondamentale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. Più precisamente, il D.Lgs. 81/08, ai sensi dell'art. 37 comma 9, prescrive l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare l'insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi anche mediante la preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i quali devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Il Decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) - inoltre - stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

I lavoratori designati come addetti antincendio e alla gestione delle emergenze o addetti alla squadra di emergenza antincendio, da prescrizione normativa, devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici previsti dal D.M. 02/09/2021 che prevede 3 livelli di formazione: Corso Antincendio di Livello 1, Corso Antincendio di Livello 2, Corso Antincendio di Livello 3, oltre ai 3 corrispondenti livelli di Aggiornamento: Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 1, Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 2, Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 3.
Per determinare la tipologia di formazione necessaria per gli addetti antincendio e il corso richiesto dalla normativa per il corrispondente rischio antincendio dell’attività, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza, la congruenza o l'assimilabilità della propria azienda con le "attività" elencate nell’Allegato III del D.M. 02/09/21 nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4. Con questo metodo si potrà identificare univocamente il corretto livello di rischio e la corrispondente formazione da garantire agli addetti antincendio. Di seguito verrà illustrato come scegliere il corso antincendio corretto.

icona scarica file pdf del Minicodice Controlli (DM 01/09/2021)Classificazione livelli di formazione antincendio (1-2-3) (DM 02/09/2021)

Una persona adeguatamente formata con un adeguato corso antincendio avrà il compito di prevenire gli incendi, monitorare le misure di emergenza e reagire ad un possibile principio di incendio. I corsi per addetto antincendio livello 1 (ex rischio basso - 4 ore), livello 2 (ex rischio medio - 8 ore), livello 3 (ex rischio alto / elevato - 16 ore) si basano su argomenti come: principi della combustione e i processi di sviluppo di un incendio, tecniche di estinzione in funzione delle tipologie di fuoco (sostanze estinguenti specifiche). Dal punto di vista pratico verrà analizzato il corretto utilizzo di estintori, naspi, idranti, manichette e lance, imparando - attraverso il piano di emergenza e di evacuazione o, semplicemente, attraverso un intervento di prevenzione incendi - a porre in essere tutte le misure di comportamento idonee a ridurre i danni a cose o persone. L'obbligo di avere almeno un addetto antincendio vale per tutte le tipologie di impresa o attività con almeno un lavoratore ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998 (abrogato), DM 02/09/2021 e del D.Lgs. 81/2008.

Da Ottobre 2022 sono vigenti i 3 Decreti Ministeriali detti Minicodici, i quali hanno sostituito il D.M. 10 marzo 1998. Con l’entrata in vigore di questi tre Decreti MINICODICE (DM 1 settembre 2021, DM 2 settembre 2021, DM 3 settembre 2021) si chiude il processo di riforma della normativa di prevenzione incendi contenuta nel DM 10 marzo 1998, previsto dall’art. 46 del D. Lgs. 81/08, che viene pertanto definitivamente abrogato, lasciando spazio ai tre decreti di riforma:

icona scarica file pdf del Minicodice Controlli (DM 01/09/2021)Minicodice Controlli (DM 01/09/2021)

icona scarica file pdf del Minicodice GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio) (DM 02/09/2021)Minicodice GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio) (DM 02/09/2021)

icona scarica file pdf del Minicodice Valutazione rischio incendio (DM 03/09/2021)Minicodice Valutazione rischio incendio (DM 03/09/2021)

Anche il Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) è stato un testo rivoluzionario in materia di prevenzione incendi ed è uno strumento fondamentale per la comprensione e determinazione del rischio antincendio e dei rischi legati all'incendio, il fabbisogno formativo e la formazione richiesta per gli addetti antincendio, i presidi e i dispositivi antincendio necessari, i requisiti richiesti dalla normativa per ottenere la conformità antincendio nel rispetto dei parametri di legge. Sarà inoltre molto utile visionare il quadro d'insieme della normativa in materia di prevenzione incendi (Codice di prevenzione incendi - DM 3 agosto 2015, aggiornamenti e testi coordinati, regole tecniche orizzontali e verticali) o la sezione contenente i riferimenti al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015), note e chiarimenti e aggiornamenti in atto.
A distanza di 10 anni, infatti, si darà attuazione alle disposizioni di cui all’art. 46 del “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Nel frattempo, le disposizioni generali di cui a quest’ultimo decreto sono state integrate e aggiornate più volte, con circolari, chiarimenti, norme collegate, riferimenti incrociati, aggiornamenti vari, fino ad arrivare all’attuale versione integrata pubblicata dall’Ispettorato generale del lavoro, aggiornamento del Luglio 2018.

Come si determina il rischio di incendio di una attività [con relativa durata della formazione a Rischio basso - Livello 1 (4 ore), Rischio medio - Livello 2 (8 ore), Rischio alto - Livello 3 (16 ore)] ed eventuale assoggettamento ad Idoneità Tecnica Antincendio?

Innanzitutto si cercherà di capire se la nostra attività rientra tra quelle elencate nell'allegato IX DM 10/03/98, ormai sostituito (sebbene sostanzialmente sia rimasto uguale) dall'Allegato IV del Minicodice GSA (DM 02/09/2021 - Gestione e Sicurezza Antincendio)(Idoneità Tecnica Antincendio) il quale determina eventualmente già la classificazione della attività per classe di rischio incendio: basso, medio o alto. Ma da questo allegato non è detto che si riesca a determinare già univocamente la classe di rischio incendio di una data attività. Ad esempio, una attività non ricadente tra quelle elencate a rischio medio o alto non è detto che automaticamente appartenga alla classe di rischio di incendio basso. Dipenderà dall'analisi delle condizioni al contorno, quali ad esempio:

  • presenza, tipologia e quantità di materiali infiammabili o combustibili all'interno della attività;
  • tipo di attività;
  • caratteristiche dei materiali immagazzinati e manipolati;
  • attrezzature ed arredi presenti nel luogo di lavoro;
  • caratteristiche costruttive e materiali dei luoghi di lavoro;
  • dimensione, geometria ed articolazione del luogo di lavoro;
  • numero di persone presenti;
  • caratteristiche tipologiche delle persone presenti;
  • altri parametri.

La determinazione del rischio di incendio di una attività (alto, medio o basso) si effettua quindi attraverso distinte fasi:

- “utilizzando tutti i sistemi, le metodologie e gli strumenti di cui si dispone come: disposizioni, regolamenti, norme di buona tecnica nazionali o internazionali, esperienze nello specifico settore ecc.;
- tenendo conto che le probabilità che si verifichino le condizioni di innesco di un incendio, risultano tanto maggiori quando si è in presenza di:
  a) scadente organizzazione del lavoro;
  b) sfavorevoli condizioni dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle macchine;
  c) carente stato psico-fisico dei lavoratori ecc.;
- stabilendo quali saranno le priorità di intervento sui rischi rilevati, al fine di eliminarli ovvero ridurli, basandosi, ad esempio, sulla gravità delle conseguenze, sulla probabilità dell’accadimento dell’evento, sul numero di persone che possono essere coinvolte dagli effetti del sinistro”.

Nel documento di valutazione dei rischi d'incendio il datore di lavoro dovrà valutare il livello di rischio d'incendio del luogo di lavoro e se del caso, di singole parti del luogo medesimo.
In base alla valutazione dei rischi è possibile poi classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro (ovvero parte di esso), in una delle seguenti categorie:

  • LIVELLO 3 (ex Rischio ALTO)
  • LIVELLO 2 (ex Rischio MEDIO)
  • LIVELLO 1 (ex Rischio BASSO)

Come si determina la durata dei corsi di formazione antincendio per attività a rischio di incendio di Livello 1, Livello 2, Livello 3 [ex rischio basso, medio e alto (4/8/16 ore)]?

A seguito della valutazione del rischio incendio e, stabilito in quale classe di rischio rientra la propria attività (rischio elevato, medio o basso) potremo definire la durata e il contenuto del corso di formazione per l'addetto antincendio e alla gestione delle emergenze che si intende incaricare.

Quali corsi di formazione dovrà frequentare il designato addetto antincendio?

L’addetto antincendio, come previsto dal DM 02/09/2021, deve ricevere una formazione specifica correlata alla tipologia di attività dell’azienda per la quale svolge tale ruolo (Livello 1, Livello 2, Livello 3).
La legislazione vigente prevede tre tipologie di corsi per gli addetti alla squadra emergenza antincendio, denominati 1-FOR (Livello ), 2- FOR (Livello 2) e 3-FOR (Livello 3).

Corso Antincendio Livello 3 (16 ore).
Rientrano tipicamente nel Livello 3, ad esempio:

  • ospedali
  • case di cura e case di ricovero per anziani
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
  • uffici con oltre 1000 persone presenti
  • alberghi con oltre 200 posti letto
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Su questo documento dei Vigili del Fuoco troverai una esaustiva esplicazione di tutti i dettagli relativi alle attività rientranti nel Rischio antincendio di Livello 2, nonché le modalità di accertamento ed esame di Idoneità Tecnica Antincendio ai sensi dell’Allegato IV del DM 02/09/2021. Scoprirai inoltre quali sono le attività obbligate ad ottenere l’Idoneità Tecnica antincendio e i soggetti obbligati ad effettuare l’esame di accertamento presso il comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti

Come si determinano i contenuti, gli argomenti e il programma dei corsi di formazione antincendio e aggiornamento antincendio per attività a rischio di incendio di Livello 1, Livello 2, Livello 3 [ex rischio basso, rischio medio e rischio alto (4/8/16 ore)]?

Il nuovo DM 02/09/2021, cosiddetto Decreto Minicodice GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio), nell'allegato III definisce gli argomenti, i contenuti, i programmi e le rispettive durate dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio di livello 1 (basso), livello 2 (medio) e livello 3 (alto/elevato) (4/8/16 ore per i corsi base completi, 2/5/8 ore per i relativi aggiornamenti).

icona scarica file pdf dei Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 4 ore), livello 2 (durata 8 ore), livello 3 (durata 16 ore)Programma e Contenuti dei CORSI BASE Antincendio Livello 1, Livello 2, Livello 3

Quale è la durata dei corsi di formazione antincendio per attività a rischio di incendio di livello 1 (basso), livello 2 (medio) e livello 3 (alto/elevato) (4/8/16 ore)?

Durata dei corsi di formazione antincendio per attività a rischio di incendio basso/Livello 1 (4 ore), rischio di incendio medio/Livello 2 (8 ore), rischio di incendio alto/Livello 3 (16 ore), ai sensi del DM del 02/09/2021

 

Cos'è la valutazione del rischio incendio di una attività?

Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro, più precisamente:

- Valutazione dei rischi di incendio;
- Informazione dei lavoratori;
- Formazione dei lavoratori;
- Misure preventive, protettive e precauzionali d’esercizio,

e indica le misure di protezione per:

  • eliminare o, se non possibile, ridurre le probabilità di insorgenza di un incendio;
  • limitare le conseguenze di un incendio;
  • limitare la propagazione delle fiamme.

Esempio di Documento Valutazione di Rischio Incendio
scarica file pdf

Come si effettua la valutazione del rischio incendio di una attività e a quale scopo? Quali sono gli obiettivi della valutazione dei rischi d’incendio?

Per valutare i rischi d’incendio, oltre ai parametri già visti in precedenza, è necessario effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro, tenendo conto in particolare:

  • “del tipo di attività;
  • delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati;
  • delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture, aree di piano, superfici totali, coperture ecc.);
  • del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro”.

L’obiettivo dell’analisi è di:

  • “determinare i fattori di pericolo d’incendio;
  • identificare le persone esposte al rischio d’incendio;
  • valutare l’entità dei rischi accertati;
  • individuare le misure di prevenzione e protezione;
  • programmare le misure antincendio, ritenute più opportune”.

Nella valutazione è necessario determinare i fattori di pericolo d’incendio.
Fattori che possono essere suddivisi secondo tre principali tipologie:

  • materiali e sostanze combustibili o infiammabili: ad esempio grandi quantitativi di materiali cartacei, materie plastiche e derivati dalla lavorazione del petroli, liquidi e vapori infiammabili, gas infiammabili, polveri infiammabili, sostanze esplodenti, prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere presenti, …;
  • sorgenti di innesco: ad esempio fiamme libere, scintille, archi elettrici, superfici a temperatura elevata, cariche elettrostatiche, campi elettromagnetici, macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica, …;
  • fattori trasversali: ad esempio territorio ad alta sismicità, vicinanza con altre attività ad alto rischio d’incendio, metodologie di lavoro non corrette, carenze di manutenzione di macchine ed impianti, …

È importante identificare le persone esposte al rischio d’incendio, “tenendo conto dell’affollamento massimo prevedibile, delle condizioni psicofisiche dei presenti e valutando se all’interno delle aree di lavoro, può esserci presenza di:

  • pubblico occasionale;
  • persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con le vie e le uscite di emergenza in particolare (come ad esempio i lavoratori appartenenti alle imprese di pulizia, di manutenzione, mensa ecc);
  • persone con mobilità, vista o udito menomato o limitato;
  • persone incapaci di reagire prontamente in caso di emergenza;
  • lavoratori la cui attività viene svolta in aree a rischi specifico d’ incendio;
  • lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali (o aree) isolati dal resto dei luoghi di lavoro ecc.”.

Cos'è l'Idoneità Tecnica degli addetti antincendio? In quali casi è richiesta obbligatoriamente?

L’art. 37 Comma 9 del D.Lgs. 81/08 (TUSL) richiede l’obbligo per qualsiasi attività con la presenza di almeno un lavoratore di frequentare un corso di formazione per il conseguimento dell’attestato per Addetto all’antincendio, in funzione del rischio di incendio individuato per la relativa attività e luogo di lavoro attraverso la valutazione dei rischi riportata sul DVR. Il rischio individuato potrà risultare univocamente: basso, medio o elevato. Nei casi di rischio di incendio medio o elevato potrebbe esserci l’obbligo di conseguire anche un attestato di Idoneità Tecnica.

Se l’attività rientra tra le categorie elencate nell'Allegato X del DM del 10/03/98, ormai sostituito (sebbene sostanzialmente sia rimasto uguale) dall'Allegato IV del Minicodice GSA (DM 02/09/2021 - Gestione e Sicurezza Antincendio)(Idoneità Tecnica Antincendio), terminato proficuamente il Corso Antincendio a rischio elevato - Livello 3 (16 ore) o medio - Livello 2 (8 ore) da noi erogato, sarà necessario richiedere obbligatoriamente [servizio non incluso nel prezzo] l’accertamento per il rilascio dell’IDONEITÀ TECNICA per gli addetti antincendio (di cui all’articolo 37 comma 9 del D.L.gs 81/08) al comando dei Vigili del Fuoco di competenza. Il rilascio dell’Idoneità Tecnica avverrà a seguito di un esame con prove orali, scritte e pratiche da svolgere obbligatoriamente presso il Comando e sotto l’esclusiva competenza dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti (o presso il quale si vuole sostenere l’esame).

L’art. 6 del D.M. 10/03/1998 prevedeva che i lavoratori dei luoghi di lavoro indicati nell’allegato X, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, dovessero conseguire necessariamente l’attestato di idoneità tecnica che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 28.11.1996, n. 609, il quale poteva e può essere rilasciato esclusivamente dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, a seguito di un accertamento dell’idoneità tecnica dei singoli lavoratori interessati.

Se richiesto, il servizio erogato potrà includere le pratiche e le attività per la compilazione della modulistica ai fini dell’iscrizione all’esame per il conseguimento dell’Idoneità Tecnica presso il Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica. Rimangono esclusi dal servizio (oltre a quanto non espressamente definito) gli oneri e le spese relativi alle tariffe, alle marche da bollo e a quant’altro richiesto dal Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica.

ELENCO ATTREZZATURE OCCORRENTI PER L’ACCERTAMENTO PRATICO*:
> n. 1 estintore a CO2 (Anidride carbonica) ogni 3 partecipanti (Tot. n. 3);
> n. 1 bombola gas GPL (gas propano liquido - gas da cucina) da kg. 20 ogni 13 partecipanti (Tot. n. 1).
*Le dotazioni e/o le quantità richieste potranno variare in funzione del numero di partecipanti e delle esigenze del Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica. Ove richiesto ci potremo assumeremo l’onere di provvedere alle dotazioni antincendio richieste/necessarie ai fini della prova di esame in oggetto.

Scheda per conseguire l'Idoneità Tecnica
Scarica la scheda in pdf esplicativa per la verifica e il conseguimento dell'Idoneità Tecnica per gli addetti antincendio

Sul sito dei VV.FF potrai visualizzare le modalità di iscrizione e accertamento dell'Idoneità Tecnica Antincendio e le attività e i soggetti obbligati dal DM 02/09/2021.

Quali sono gli adempimenti del datore di lavoro una volta effettuata la valutazione del rischio incendio?

Si procede con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, in funzione dei rischi già accertati e al fine di migliorare le condizioni di sicurezza. Riportiamo alcuni esempi:

  • “eliminare o ridurre le probabilità che possa insorgere un incendio;
  • organizzare un efficiente sistema di vie ed uscite di emergenza”;
  • “allestire idonee misure atte a garantire una rapida segnalazione d’incendio a tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro;
  • installare:
    1) dispositivi di estinzione incendi ( estintori portatili, carrellati ed idranti), in numero e capacità appropriata;
    2) efficienti impianti di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio in tutte le aree o locali a rischio specifico d’incendio (come ad esempio locali adibiti ad archivi, a magazzini, a depositi contenenti sensibili quantitativi di materiali combustibili;
  • assicurare che:
    1) tutti i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi di lotta agli incendi, siano mantenuti nel tempo in perfetto stato di funzionamento;
    2) tutte le vie e le uscite di emergenza, siano regolarmente controllate al fine di essere costantemente e perfettamente fruibili in caso di necessità;
    3) tutti i dispositivi di rivelazione e di allarme incendio, siano oggetto di costante controllo e di prove periodiche di funzionamento affinché mantengano nel tempo adeguata efficienza;
  • garantire ai lavoratori una completa formazione ed informazione:
    1) sul rischio d’incendio legato all’attività ed alle specifiche mansioni svolte;
    2) sulle misure di prevenzione adottate nei luoghi di lavoro;
    3) sull’ubicazione delle vie d’uscita;
    4) sulle procedure da adottare in caso d’incendio;
    5) sulle modalità di chiamata deghi Enti preposti alla gestione delle emergenze;
    6) sulle esercitazioni periodiche di evacuazione dai luoghi di lavoro ecc”.

Ricordiamo che l’allegato IV del D.Lgs 81/2008, dedicato ai requisiti dei luoghi di lavoro, contiene informazioni sulle caratteristiche delle vie e uscite di emergenza (1.5) e sulle misure contro l’incendio e l’esplosione (da 4.1 a 4.11).

Chi può erogare i corsi di formazione antincendio? Quali sono i requisiti necessari e richiesti dalla normativa?

La formazione degli addetti antincendio e gestione delle emergenze può essere realizzata anche da "Enti Pubblici e Privati", a condizione che venga rilasciato regolare attestato di frequenza al corso di formazione, nel rispetto rigoroso della durata e dei contenuti minimi riportati nell'Allegato III del DM 02/09/2021 (Minicodice GSA), debitamente firmato, riportante in maniera chiara e completa i dati relativi all'Ente formatore e dei discenti formati (nome e cognome, data e luogo di nascita dei discenti, data di effettuazione dei corsi, luogo e durata del corso, ragione sociale della ditta).
Restano invece di esclusiva prerogativa del C.N.VV.F., la verifica dell'idoneità tecnica ed il conseguente rilascio dell'attestato.
Tale servizio è reso dal C.N.VV.F. a titolo oneroso secondo le modalità indicate dal D.M. 11/12/2006.
L'obbligatorietà dell'ottenimento dell'attestato d'idoneità tecnica sussiste unicamente per le attività elencate nell'Allegato IV del DM 02/09/2021 (Minicodice GSA)
La normativa a cui fare riferimento per la formazione antincendio è la seguente:

Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio (rischio basso, rischio medio o rischio alto) devono ricevere una formazione specifica attraverso dei corsi specifici per addetto antincendio. I contenuti dei corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio che si configura all'interno delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio alto).
I nostri corsi di formazione e aggiornamento antincendio e i nostri docenti rispettano quanto previsto e richiesto dall’allegato III del D.M. 02/09/2021 (Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività) e garantiscono un’adeguata preparazione delle squadre di emergenza. Personale esperto e competente, tecnici e docenti Vi accompagneranno e Vi seguiranno durante tutto il percorso formativo, avvalendosi di supporti informativi e telematici, video e prove pratiche di spegnimento incendio svolte presso strutture idonee nella zona di Firenze.
Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro che non provveda alla formazione per addetti antincendio sono: "...arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro..." (Art. 55, comma 5 lettera c del D.Lgs.81/2008).
Si precisa inoltre, che anche i corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio sono obbligatori con una periodicità di 5 anni, come stabilisce il D.lgs.81/2008 (Art. 37 comma 9), come conferma anche la circolare dei Vigili del Fuoco del 23 Febbraio 2011. Si consiglia pertanto a coloro che abbiano un attestato antincendio rilasciato oltre 5 anni fa, di provvedere allo svolgimento dell'aggiornamento periodico del corso antincendio.

SICURLAV promuove e organizza corsi antincendio a rischio alto/elevato (16 ore)(Livello 3) a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa e tutta la Toscana.

Saremo in grado di raggiungervi in azienda o presso sedi a voi congeniali (ammesso che vi sia un ambiente adeguato allo svolgimento del corso) e svolgere corsi personalizzati e professionali al personale addetto, rilasciando attestati antincendio a rischio medio e basso conformi alla normativa vigente. In caso contrario potrete raggiungerci presso le nostre sedi.

Quali sono i contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento per il personale “addetto antincendio aziendale”?

I contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento per il personale “addetto antincendio aziendale”, riportati rispettivamente nella Lettera Circolare n. 770/6104 del 12/03/1997 e nella Lettera Circolare n. 5987 del 23/02/2011 e commisurati alla tipologia dell’attività esercitata, al livello di rischio di incendio e agli specifici compiti affidati ai lavoratori internamente all’azienda, hanno come obiettivo quello di fornire ai soggetti interessati un primo ed essenziale approccio alle problematiche della sicurezza antincendio e della sua gestione. Ad ogni modo, per particolari e specifiche situazioni di rischio e su richiesta del datore di lavoro/richiedente, i contenuti minimi previsti possono essere oggetto di adeguata implementazione.

Contenuti minimi Corsi Formazione Antincendio (rischio basso, medio, alto)

SCHEDA TECNICA DEL CORSO

Data di erogazione

Consultare il calendario formativo o contattarci ai riferimenti riportati nell’intestazione o in fondo alla pagina

Durata

16 ore

Sede di svolgimento

- SEDE: Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 – Firenze (FI) [Google Maps]
- SEDE: Via Goito, 19, 50013 - Campi Bisenzio (FI) [Google Maps]
- SEDE: Via delle Molina, 56/B, 50013 Campi Bisenzio (FI)[Fratellanza Pop. di S. Donnino] [Google Maps]
- SEDE: Via Filippo Brunelleschi, 2/D, 50013 - Campi Bisenzio (FI) [Google Maps]
- SEDE: Via Molinara 33, 52100 - Località “Ponte a Chiani” - Arezzo (AR)[Google Maps]
- SEDE: Via Agostino Bassi, 5, 56121 - Pisa (PI) [Google Maps]

Costo

Per conoscere il costo dei corsi di formazione erogati consultare il listino prezzi o contattarci ai riferimenti riportati nell’intestazione.

Modalità di iscrizione

In caso di interesse dovrà esserci richiesta per e-mail o telefonicamente la scheda di iscrizione che dovrà essere rispedita compilata e firmata il prima possibile o, al massimo, entro 10 giorni rispetto alla data di inizio corso, in maniera da organizzare sufficienti postazioni e materiale per i discenti ed evitare l'esaurimento dei posti.
Si precisa che - superato il numero di iscritti consentiti - ai fini della validità/priorità dell'iscrizione farà fede la cronologia di arrivo delle schede di iscrizione e il relativo pagamento.

Obiettivi

Utilizzo di metodologie didattiche interattive e coinvolgenti per i partecipanti, al fine di renderli consapevoli, informati e formati nell’ambito della prevenzione e protezione dai rischi presenti nelle varie attività lavorative di competenza.

Disponibilità e capienza dei partecipanti

Nei corsi di formazione della sicurezza dove non risulta necessaria un’attività pratica di addestramento generalmente il numero massimo di partecipanti si attesta ad un numero pari a 35. In caso contrario il numero massimo di partecipanti verrà deciso in funzione della tipologia di prova o esercitazione pratica prevista per il corso in oggetto (generalmente 6-8-10 persone per edizione).
Il numero dei posti nelle nostre aule è limitato da vincoli logistici a circa 15 posti. Si precisa che - superato il numero di iscritti consentiti - ai fini della validità/priorità dell'iscrizione farà fede la cronologia di arrivo delle schede di iscrizione e il relativo pagamento. A disponibilità esaurita ogni richiesta aggiuntiva dovrà essere tassativamente rifiutata.

Quorum per attivazione corso

Si precisa che l’erogazione del corso nelle date e orari indicati è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, condizione necessaria per attivare lo stesso. In caso di non raggiungimento del numero minimo di discenti il corso sarà posticipato a data da definire e i partecipanti saranno avvisati con almeno 4 giorni di preavviso.

Contenuti

I lavoratori designati come addetti antincendio e alla gestione delle emergenze o addetti alla squadra di emergenza antincendio, da prescrizione normativa, devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici previsti dal D.M. 02/09/2021 che prevede 3 livelli di formazione: Corso Antincendio di Livello 1, Corso Antincendio di Livello 2, Corso Antincendio di Livello 3, oltre ai 3 corrispondenti livelli di Aggiornamento: Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 1, Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 2, Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 3.
Per determinare la tipologia di formazione necessaria per gli addetti antincendio e il corso richiesto dalla normativa per il corrispondente rischio antincendio dell’attività, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza, la congruenza o l'assimilabilità della propria azienda con le "attività" elencate nell’Allegato III del D.M. 02/09/21 nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4. Con questo metodo si potrà identificare univocamente il corretto livello di rischio e la corrispondente formazione da garantire agli addetti antincendio. Di seguito verrà illustrato come scegliere il corso antincendio corretto.

Forniture e dispositivi

La nostra Organizzazione sarà in grado di garantire la presenza dei seguenti elementi:
- docenti competenti e qualificati in possesso dei requisiti professionali e formativi richiesti dalla normativa;
- presidi antincendio da utilizzare e/o visionare realmente. Il discente verrà istruito con esercitazioni pratiche all'uso di estintori su vasca infuocata, utilizzo di idranti, lancio e riavvolgimento della manichetta dell'idrante, presa visione di naspi, estintori a schiuma, CO2, polvere, Porte REI, impianti di allarme, splinklers, rilevatori di fumo, illuminazione di emergenza, etc.
- registri di presenza, test di valutazione, attestati di partecipazione conformi alle normative vigenti, materiale didattico, supporti didattici come: esercitazioni, test valutativi, video professionali, slides, documenti ritenuti professionalizzanti, altro materiale utile ai fini della formazione dei discenti;
- videoproiettore di ultima generazione, con perfetta visibilità anche in presenza di significativa luminosità;
- pc;
- altro materiale ritenuto idoneo.

Finalità

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo le indicazioni del Minicodice GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio) (DM 02/09/2021)
In quest'ottica, il corso si pone l'obbiettivo di illustrare la normativa sull'antincendio e la gestione ordinaria della attività in un'ottica di prevenzione e protezione e di eventuali emergenze con gestione dell'emergenza stessa, l'attuazione delle procedure di intervento ed evacuazione fino ad un luogo sicuro, con particolare riferimento alle novità contenute nel DM del 02/09/2021 che riorganizza e riordina tutta la normativa in materia di formazione antincendio, evidenziando i compiti e le responsabilità degli addetti antincendio e alla gestione delle emergenze all'interno del sistema di gestione della sicurezza che il decreto delinea.
Il corso vuole fornire all'addetto antincendio e alla gestione delle emergenze le conoscenze di base sulla prevenzione e protezione antincendio e, in maniera più ampia, alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in applicazione della normativa vigente. L'articolazione del programma e le metodologie didattiche adottate rendono il corso utile anche a coloro che devono svolgere la funzione di formatori antincendio.

Destinatari

Lavoratori, Datori di Lavoro, Titolari di aziende e società, Soggetti privati, Dipendenti. Il corso fornisce una formazione idonea ai compiti, ai ruoli e agli incarichi esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Riferimenti normativi

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 | Minicodice Controlli (DM 01/09/2021) | Minicodice GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio) (DM 02/09/2021) | Minicodice Valutazione rischio incendio (DM 03/09/2021)

Prerequisiti richiesti per partecipare

  • Essere maggiorenne;
  • Possedere un titolo di studio di scuola secondaria superiore;
  • Conoscere e comprendere la lingua italiana scritta e parlata. (In specifiche circostanze è possibile richiedere l’erogazione del corso in altre lingue);
  • Se è previsto lo svolgimento di prove o simulazioni pratiche sarà necessario essere in possesso dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica o capacità fisiche e stato di salute idoneo (se dipendente) o dichiarare di possedere capacità fisiche e stato di salute idonei (se privato).

Requisiti richiesti per partecipare

Nessuno in particolare

Regole di frequenza/Assenze

E' necessario arrivare con almeno una decina di minuti di anticipo. E' vietato tenere il cellulare con la suoneria accesa, conversare o disturbare durante le attività didattiche. E' vietato abbandonare l'aula con anticipo rispetto al completamento del corso e la consegna del test di valutazione finale compilato e firmato somministrato dal docente.
È prevista la partecipazione obbligatoria ad almeno il 90% delle ore complessive previste per il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Assenze consentite: pari al: 10% del monte ore totali.

Docenti e Istruttori

Il corpo di docenza è composto da docenti accreditati, consulenti, professionisti, medici, specialisti e tecnici competenti e qualificati, in possesso dei requisiti professionali e formativi richiesti dalla normativa. Il personale possiede i requisiti stabiliti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, dall’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, dal DM 02/09/2021, Professionisti antincendio iscritti all'elenco del Ministero dell'Interno, che hanno fornito le credenziali richieste dalla normativa.

Materiale didattico

Per ogni unità formativa vengono fornite ai partecipanti delle dispense in formato cartaceo o PDF contenenti una sintesi degli argomenti trattati. La nostra Organizzazione sarà inoltre in grado di garantire la presenza dei seguenti elementi: registri di presenza, test di valutazione, attestati di partecipazione conformi alle normative vigenti, materiale didattico, supporti didattici come: esercitazioni, test valutativi, video professionali, slides, documenti ritenuti professionalizzanti, altro materiale utile ai fini della formazione dei discenti.

Modalità di erogazione del presente corso

Questo corso viene erogato in modalità:
Aula, “Dedicato” presso nostra aula o sede del Cliente (su richiesta).

Metodologie di erogazione alternative

Questo corso può essere erogato anche in modalità:
Aula, “Dedicato” presso nostra aula o sede del Cliente. Visita la pagina di tutti i corsi disponibili.
La frequenza al corso viene verificata attraverso l’apposizione delle firme di presenza (in entrata e in uscita) in un apposito registro conservato presso la struttura organizzatrice.

Materiale didattico rilasciato/Dispense

Per ogni unità formativa vengono fornite ai partecipanti delle dispense in formato cartaceo o PDF contenenti una sintesi degli argomenti trattati. La nostra Organizzazione sarà inoltre in grado di garantire la presenza dei seguenti elementi: registri di presenza, test di valutazione, attestati di partecipazione conformi alle normative vigenti, materiale didattico, supporti didattici come: esercitazioni, test valutativi, video professionali, slides, documenti ritenuti professionalizzanti, altro materiale utile ai fini della formazione dei discenti.

Periodicità e aggiornamenti richiesti

La normativa vigente richiede un aggiornamento entro 5 anni (6 ore) dalla data di erogazione dell’ultimo corso frequentato.
Consulta l'elenco delle scadenze e degli aggiornamenti dei vari corsi della sicurezza sul lavoro.

Scarica SCADENZIARIO riassuntivo adempimenti sicurezza sul lavoro [854 KB] scarica file pdf

Scarica SCHEDA ADEMPIMENTI obbligatori sicurezza sul lavoro [830 KB] scarica file pdf

Registro

La frequenza al corso viene verificata attraverso l’apposizione delle firme di presenza (in entrata e in uscita) in un apposito registro conservato presso la struttura organizzatrice.
La frequenza al corso viene verificata attraverso la rilevazione e registrazione telematica di presenza del discente. La documentazione cartacea/digitale verrà conservata presso la sede/server della struttura organizzatrice.

Verifiche e valutazione della formazione

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di competenza, a fine corso i partecipanti vengono sottoposti alle seguenti prove: test di apprendimento costituito da domande a risposta multipla. Inoltre, al termine del corso, verrà somministrato un apposito questionario di gradimento per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. Questo serve a migliorare sempre maggiormente la qualità dei nostri corsi.

Certificati/Attestati rilasciati

Per ogni partecipante al corso di Formazione dei Lavoratori verrà rilasciato un attestato di frequenza e superamento del test finale. L’attestato di partecipazione viene rilasciato solo ed esclusivamente se i test di verifica avranno esito positivo. Qualora il test di valutazione finale online non sia superato, sarà possibile ripeterlo. L’attestato, ai fini della normativa di riferimento, possiede validità in tutto il territorio nazionale.

Archivio generale della formazione

Tutti i documenti del corso, registro con firme dei partecipanti, test di valutazione finale, copia dell’Attestato del corso, etc., verranno conservati presso le nostre strutture in formato digitale e/o cartaceo.

Responsabilità e sanzioni

Consultare il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 | Minicodice GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio) (DM 02/09/2021) |

Contatti, assistenza e supporto

I nostri tecnici saranno a Vostra completa disposizione per qualsiasi domanda, richiesta o altra necessità. Per richiedere informazioni, prezzi o preventivi gratuiti, o per conoscere eventuali possibilità di risparmio personalizzato, si consiglia di contattare il nostro Studio Tecnico SICURLAV oppure spedire una e-mail ai recapiti che trovate di seguito o nella sezione dei contatti.

 

PROGRAMMA, ARGOMENTI E CONTENUTI LIVELLO 3 - RISCHIO ALTO (16 ore)

MODULO 1 (4 ore):
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
Principi sulla combustione;
le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
le sostanze estinguenti;
i rischi alle persone ed all'ambiente;
specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

MODULO 2 (4 ore):
STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)
Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni.
Misure antincendio (prima parte):
reazione al fuoco;
resistenza al fuoco;
compartimentazione;
esodo;
rivelazione ed allarme;
controllo di fumo e calore.

MODULO 3 (4 ore):
STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)
Misure antincendio (seconda parte):
controllo dell’incendio;
operatività antincendio;
gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza:
procedure di emergenza;
procedure di allarme;
procedure di evacuazione.

MODULO 4 (4 ore):
ESERCITAZIONI PRATICHE
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi;
presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute);
esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi.
presa visione del registro antincendio;
chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

METODOLOGIA PER LA VERIFICA FINALE
Test di verifica finale a risposta multipla e/o colloquio personale

 

Corso antincendio di livello 3 - rischio alto (16 ore) a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Massa, Carrara, Toscana

Scarica la guida pratica e gratuita per la gestione e prevenzione incendi
Scarica la guida pratica e gratuita per la gestione della prevenzione incendi della tua attività

 


SICURLAV - SICUREZZA LAVORO FIRENZE promuove e organizza Corsi Antincendio a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Pisa, Lucca, Livorno, Siena, Grosseto, Massa Carrara e tutta la Toscana.

Saremo in grado di raggiungervi in azienda o presso sedi a voi congeniali (ammesso che vi sia un ambiente adeguato allo svolgimento del corso) e ed erogare corsi "Dedicati / A domicilio" personalizzati e professionali al personale addetto, rilasciando attestati conformi alla normativa vigente. In caso contrario potrete raggiungerci presso le nostre sedi per effettuare corsi "dedicati" o calendarizzati secondo le date e gli orari dei nostri programmi formativi.

Lo studio tecnico di Ingegneria Polivalente SICURLAV - SICUREZZA LAVORO FIRENZE è ubicato a Firenze ma operiamo anche a Prato, Pistoia, Arezzo, Pisa, Lucca, Livorno, Siena, Grosseto, Massa Carrara e tutta la Toscana.

 

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