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Adempimenti normativi obbligatori in materia di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 a Firenze, Prato, Pistoia e Toscana

Cosa serve obbligatoriamente per essere a norma:

Attività lavorative con almeno 1 dipendente/lavoratore: (definizione di Lavoratore)

Scarica la scheda degli adempimenti obbligatori SICUREZZA SUL LAVORO [830,091 Kb] scarica file pdf

  1. Valutazione dei rischi:
    Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Generale (DVR generale) + DVR Specifici (Es.: Rischio Stress lavoro correlato, Rischio da Videoterminali, Rischio Lavoratrici madri, Rischio Incendio, eventuali: Rischio Chimico, Rischio Biologico, Rischio Movimentazione carichi, Rischio Rumore, Rischio Vibrazioni etc.), eventuale DUVRI (quando operano contemporaneamente più imprese sul luogo di lavoro), Piano di emergenza ed evacuazione [per le sole attività soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco (ai sensi del D.P.R. 151/2011, elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98) o con più di 10 dipendenti].
  2. Sorveglianza sanitaria / Visite mediche periodiche da parte del Medico Competente (per le attività che richiedono la Sorveglianza Sanitaria obbligatoria).
  3. Fornitura equipaggiamento antinfortunistica (D.P.I.) e abbigliamento da lavoro per ogni dipendente (ove necessario).
  4. Disposizione all'interno degli ambienti lavorativi di un numero sufficiente di Dispositivi Antincendio e Segnaletica aziendale per la sicurezza (estintori, segnaletica e cartellonistica in base al rischio, al carico di incendio, alla superficie, all'aerazione, etc.) + Cassetta di Pronto Soccorso o Pacchetto di medicazione (in base alla tipologia di attività).
  5. Corsi di Formazione e Aggiornamento:
    RSPP: il Datore di lavoro (se esistono le condizioni) può assumere l'incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dopo aver frequentato un corso di formazione di 16/32/48 ore, a seconda dei rischi connessi con l'attività (attività a rischio basso, medio o alto). In alternativa può designare come RSPP un dipendente, il quale ha l’obbligo di frequentare dei corsi che vanno da un minimo di 64 ore ad un massimo di 128 ore (in base al titolo di studio o alla formazione pregressa). Un'ultima alternativa, spesso preferita dal datore di lavoro, è quella di affidare l’incarico di RSPP ad un consulente tecnico qualificato esterno all'azienda (RSPP esterno);
    L'incarico di RSPP esterno dispensa, di fatto, il datore di lavoro dall'obbligo di effettuare il Corso di Formazione Specifico per RSPP-Datore di lavoro (16/32/48 ore in base al codice ATECO dell'azienda) o di farlo effettuare ad un proprio dipendente (da 64 a 120 ore, in base all'attività e al titolo di studio);

    PRIMO SOCCORSO: Occorre nominare almeno un addetto al Primo Soccorso che dovrà frequentare un corso di formazione di un numero variabile fra 12 ore e 16 ore a seconda dei rischi connessi con l'attività (Aziende B-C: 12 ore | Aziende A: 16 ore)[Vedi: Classificazione aziende in gruppo A, B, C (DM 388/03 + Allegati)];
    PREVENZIONE INCENDI: occorre nominare almeno un addetto antincendio che dovrà frequentare un corso di formazione di 4 ore o 8 ore (dipende dal rischio incendio in cui rientra l’attività: rischio basso = 4 ore, rischio medio = 8 ore, rischio alto = 16 ore per conseguimento attestato di frequenza + corso di 16 ore + verifiche di apprendimento presso il Comando dei Vigili del Fuoco per conseguire idoneità tecnica)[Vedi: Classificazione luoghi di lavoro per rischio di incendio (basso, medio, alto) (DM 10/03/98 + Allegati)];
    RLS: i lavoratori dovranno eleggere il loro rappresentante della sicurezza interno (RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). In questo caso, il nominativo sarà comunicato all’INAIL con l’obbligo di frequentare un corso di formazione di 32 ore. In subordine si potrà nominare il rappresentante territoriale (RLST) attraverso l’OPP. (Organismi Paritetici Provinciali per la Sicurezza);
    FORMAZIONE DEI LAVORATORI:
    In seguito all'entrata in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 21-12-2011, integrato su alcune parti dal nuovo accordo Stato-Regioni 07/07/2016 n. 128 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 19/08/2016, è obbligatorio eseguire corsi di formazione specifica per tutti i lavoratori e dipendenti con le seguenti modalità:
  • attività a rischio basso: corso ai lavoratori di 8 ore (4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica);
  • attività a rischio medio: corso ai lavoratori di 12 ore (4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica);
  • attività a rischio alto: corso ai lavoratori di 16 ore (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica).

 

Tutte le aziende dovranno esaminare le tipologie di rischio esistente e farne la valutazione:

 

Inoltre tutte le aziende devono provvedere a:

- Informare i dipendenti della nomina di un loro rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dare documentazione cartacea;
- Verificare periodicamente l’impianto di messa a terra (ogni 2 o 5 anni).
- Tenere all'interno dell'azienda tutta la documentazione relativa alla sicurezza:

  • Attestati di formazione;
  • Nomine ed incarichi;
  • Documenti di valutazione dei rischi (generale e specifici);
  • Certificati di conformità;
  • Visite mediche - Sorveglianza sanitaria (ove richiesta);
  • Autorizzazioni, Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
  • Registro antincendio;
  • Rapporto di controllo e manutenzione dell'impianto antincendio e dispositivi annessi, impianto elettrico, impianto termico, impianto di videosorveglianza, impianto di messa a terra, impianto di allarme, etc.);
  • Piano Antincendio, Emergenze ed evacuazione o Istruzioni per la loro gestione;
  • Procedure di sicurezza adottate;
  • Istruzioni per la gestione delle emergenze;
  • Registro infortuni per dipendenti;
  • Verbali di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori;
  • Schede di sicurezza delle sostanze/preparati pericolosi utilizzati;
  • Libretti di uso e manutenzione di impianti, macchinari e attrezzature presenti;
  • Verificare le attività di: controllo, manutenzione, scadenze, periodicità, revisione, collaudo, sorveglianza e specifiche degli estintori secondo la norma uni 9994-1;
  • Altra documentazione ritenuta utile o necessaria per la sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

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