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AGGIORNAMENTO Documento di Valutazione del Rischio chimico

Dal 1° giugno 2015 nuove regole Reach e CLP: possono coesistere nuove Schede di Sicurezza (SdS) e vecchie valutazioni dei rischi?
Dal 1° giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori dovranno confrontarsi con le nuove classificazioni di tutte le miscele: il Regolamento CLP relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici sarà la sola normativa vigente sull'argomento (già obbligatoria per le sostanze pure dal 01/12/2012).
Le novità introdotte non riguardano solo un restyling estetico dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione e comunicazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele.
Negli ultimi anni molte sostanze hanno visto modificata la loro classificazione: ultimo esempio particolarmente significativo è quello del Regolamento Europeo 605/2014, in base al quale le classificazioni di sostanze molto diffuse subiranno importanti modifiche tra cui:

  • FORMALDEIDE, che sarà classificata cancerogena accertata (Carc. 1B; H350);
  • STIRENE, che sarà classificato anche H361d (Sospettato di nuocere al feto);
  • ETILBENZENE, che sarà classificato anche H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie).

Tali modifiche saranno attive dal 1° gennaio 2016 per effetto del Regolamento Europeo 491/2015 varato il 23 marzo 2015.

1) Cosa cambia per la VALUTAZIONE DEI RISCHI derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sui luoghi di lavoro?

Ovvia la premessa che è sempre utile ribadire: il Datore di Lavoro deve innanzitutto chiedere nuove Schede di Sicurezza conformi a REACH e CLP.
L'art. 223 del D.Lgs. 81/2008 prevede come primi elementi in ingresso per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I):

  1. le proprietà pericolose degli agenti chimici;
  2. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza.

2) Quando va aggiornata la VALUTAZIONE DEI RISCHI?

Quindi, la valutazione del rischio deve essere aggiornata:

  •  se cambia la classificazione della miscela; in alcuni casi potrebbe addirittura essere necessaria la Valutazione del Rischio Cancerogeno / Mutageno (Titolo IX, Capo II);
  • se l'algoritmo utilizzato a supporto della valutazione del rischio ha modificato i criteri di attribuzione dei punteggi di pericolo;
  • in generale, se sono modificate le condizioni di utilizzo delle miscele.

Riguardo l'ultimo punto, è noto che per l'aggiornamento periodico della Valutazione del rischio chimico non è indicato un intervallo definito (es. quadriennale come per altre valutazioni), tuttavia è assai improbabile che per anni le condizioni di utilizzo di tutte le sostanze e miscele siano rimaste immutate.
È lecito attendersi in questi mesi maggiore attenzione da parte degli organi di controllo e degli organismi di certificazione sulla valutazione del rischio chimico: ne saranno quindi presi in considerazione tutti gli elementi, sia i fattori di pericolo (SdS) che quelli di esposizione (modi d'uso).
I casi in cui la vecchia valutazione del rischio possa essere ritenuta pienamente valida alla luce di tutte queste modifiche sono quindi limitati e richiedono comunque una verifica documentata per accertare che non siano necessarie revisioni della valutazione.
In allegato un estratto del documento "Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni"), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)" emesso nel 2012 dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro - Comitato 9 - Sottogruppo "Agenti Chimici".

3) Se il prodotto non ha cambiato i suoi componenti e la formulazione ma da H è diventato R, io che ho già fatto il documento e la valutazione del rischio chimico devo rifarlo o è possibile integrare con le nuove schede tecniche?

Se nessuna sostanza (ingrediente) o componente delle miscele ha cambiato classificazione e nessuna miscela ha cambiato classificazione, cosa che statisticamente si è verificata poco probabile, in quel caso non è tenuto ad effettuare alcuna nuova valutazione. Va inoltre sottolineato che uno dei più importanti metodi di riferimento in Italia ha posto pesanti modifiche nella assegnazione dei punteggi di pericolo con le nuove frasi H e nel calcolo del rischio. Nella pratica non abbiamo verificato ad oggi casi in cui la rivalutazione dovesse esser fatta alla luce delle classificazioni secondo la normativa CLP (frasi H). Consigliamo inoltre un audit REACH-CLP per comprendere la portata di questi cambiamenti normativi europei e verificare la conformità normativa a questi anche solo come utilizzatori a valle. Questa attività propedeutica ad una nuova valutazione potrebbe esser utile per comprendere la necessità della stessa e darne maggior efficacia valutativa.

4) Le aziende devono rifare la valutazione del rischio chimico?

In relazione alla scadenza del primo giugno 2015 e ai nuovi criteri di classificazione molte miscele possono essere diventate pericolose. Cosa devono fare le aziende? Ne parliamo con Ludovica Malaguti Aliberti del Centro Nazionale delle Sostanze chimiche.
In questi mesi si è parlato molto sul nostro giornale della scadenza del primo giugno 2015 . Da questa data entra pienamente in vigore il Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele. Ed è ora obbligatorio seguire il Regolamento CLP non solo per la classificazione delle sostanze (era già obbligatorio dal primo dicembre 2010) ma anche per la classificazione delle miscele.

5) La scadenza del primo giugno e le novità sulla classificazione delle miscele possono avere anche altre ripercussioni sulle aziende italiane?

Sono valide le valutazioni del rischio chimico fatte con riferimento alle precedenti classificazioni? Come cambiano i criteri di classificazione di sostanze e miscele? Come può variare la pericolosità di una miscela? E ci sarà un regime di proroga per i prodotti immessi sul mercato prima della scadenza? E se le miscele “che con le direttive precedenti non erano classificate come pericolose, possono ora diventare pericolose”, come devono regolarsi le aziende che hanno a che fare con queste miscele? Con la scadenza del primo giugno un’azienda deve anche cambiare la propria valutazione del rischio chimico? Entro quando un’azienda dovrebbe aggiornare la propria valutazione? Quali sono le tempistiche? Quali sono le conseguenze della scadenza sulla scheda dati di sicurezza. Cosa cambia nell’elaborazione delle schede dati di sicurezza? Che supporto possono dare le schede al datore di lavoro? E come deve utilizzare il datore di lavoro gli scenari di rischio?

L’applicazione dei "Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro” e sulla nuova scadenza del primo giugno 2015 è una scadenza importante che si porta dietro delle conseguenze.
Certamente è una scadenza importante, perché si tratta dell’entrata in vigore piena del regolamento CLP, che, come acronimo, sta per classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose.
Nel 2010 il regolamento è entrato in vigore per le sole sostanze, per cui già nel 2010 c’era la possibilità di conoscere i nuovi pittogrammi, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza(…). Con la nuova scadenza non avremo più in circolazione etichette con pittogrammi, con indicazioni di pericolo e consigli di prudenza secondo la vecchia direttiva DSP/DPP. Questo significa che non avremo più i pittogrammi arancioni con quadrati, ma avremo i rombi con il fondo bianco e con il segnale di pericolo che fondamentalmente ricalca quelli precedenti, salvo che per i cancerogeni, mutageni, reprotossici, sensibilizzanti che riportano la figura dell’ “uomo esploso”(…).
Ma le novità non si riducono a questo. Sono modificati anche i criteri di classificazione.
I criteri di classificazione di sostanze e miscele diventano più ristrettivi e sono una garanzia in più per la salute umana e anche per l’ambiente. Perché questi regolamenti si applicano alla salute umana e all’ambiente: Diversamente dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dove l’ambiente non è tenuto in conto.
E dunque le miscele che con le direttive precedenti non erano classificate come pericolose, possono ora diventare pericolose, ai sensi dei criteri più ristrettivi.
Questa entrata in vigore non è però così netta. Come nel 2010 noi andiamo incontro ad un regime di proroga per ciò che è già immesso sul mercato. Ci sarà anche in questo caso un regime di proroga di due anni per i produttori, fabbricanti e importatori (…) per arrivare nel 2017 con un assoluto cambio di passo: tutto ciò che sarà etichettato, classificato, lo sarà con il regolamento CLP. Quindi di fatto oggi possiamo avere prodotti – ad esempio la varechina o altre sostanze reattive nel mondo dell’industria e nei luoghi di lavoro – che marciano con etichette diverse ma con la stessa miscela.

6) Entriamo nello specifico degli obblighi delle aziende. Con questa novità del primo giugno un’azienda deve anche cambiare la propria valutazione del rischio chimico?

Sicuramente per gli ambienti di lavoro, il datore di lavoro che ha nella propria valutazione dei rischi l’applicazione del Titolo IX (del D.Lgs. 81/2008, ndr), quindi sia il Capo I che il Capo II, dovrà rivedere la valutazione perché potrebbe essere che si trovi con miscele che hanno cambiato classificazione e che quindi possono diventare pericolose.
Quindi la valutazione dei rischi va sicuramente aggiornata. O quanto meno ripresa in mano e analizzata per vedere se c’è bisogno di aggiornamenti… (…)
In teoria dunque già dai primi giorni di giugno un’azienda dovrebbero avere già aggiornato la loro valutazione…
Anche perché il rischio chimico nelle aziende è solitamente analizzato con degli algoritmi. Questo significa che gli algoritmi hanno avuto necessità di essere aggiornati. È stato lungo il processo di aggiornamento degli algoritmi, ed è un processo lungo quello di aggiornare… È chiaro che in teoria dal due giugno le valutazioni dovrebbero essere aggiornate… Però credo che, ed è il messaggio da dare, l’importante è che ci sia consapevolezza di questo cambio.
Perché mentre da un lato la grande industria, soprattutto l’industria chimica, ne è al corrente, perché ha altri obblighi rispetto ai regolamenti, la micro, piccola e media impresa hanno delle difficoltà non solo a saper come fare, ma anche solo a sapere che c’è bisogno di questo cambio…(…)

7) La scadenza del primo giugno 2015 ha conseguenze anche sull’elaborazione delle schede dati di sicurezza…Che supporto possono dare al datore di lavoro? Come deve utilizzare il datore di lavoro gli scenari di rischio?

Le schede dati di sicurezza sono normate dal Regolamento Reach e riviste poi dal Regolamento n. 453/2010 (…). Però visto che sarà necessario aggiornare la classificazione delle miscele anche nelle schede dati di sicurezza, sicuramente dal primo giugno noi andremo ad utilizzare l’Allegato II del Regolamento n. 453/2010.
Le schede dati di sicurezza sono uno strumento formidabile di supporto per il datore di lavoro perché gli forniscono tutta le informazioni sulla gestione e sul corretto utilizzo delle miscele. Anche perché per quelle che sono messe sul mercato in quantità superiore alle 10 tonnellate, c’è l’obbligo di inserire nella scheda un “Chemical Safety Report” che comprende gli scenari di esposizione studiati, con le relative “Risk management measures”.
E quindi il datore di lavoro dovrà verificare che la sua lavorazione, la sua tipologia di esposizione, rientri in quegli scenari. Laddove ciò non succeda, dovrà, risalendo nella catena di approvvigionamento, chiedere di far verificare il proprio uso con un uso sicuro.
Tutto questo è un meccanismo assai complesso, molto più difficile di quanto possa apparire raccontandolo, perché coinvolge professionalità estremamente specifiche sia nel fare gli scenari, sia nel verificare che la propria attività rientri in quegli scenari.
Il datore di lavoro può poi avere un ulteriore supporto perché per le miscele che non sono classificate come pericolose, ma che contengono delle sostanze pericolose fino allo 0,1%, si può richiedere la scheda dati di sicurezza.
Noi in realtà diciamo ai datori di lavoro di richiederle sempre. Perché su questo è il decreto 81 che comanda, rispetto all’invito che fa il Regolamento Reach.
E ricordo anche che quello che si trova negli scenari non è la valutazione dei rischi secondo il Decreto 81, ma è quello che il fabbricante scrive. Il datore di lavoro deve far proprio lo scenario, lo deve adattare alla propria attività in funzione dell’esposizione. Il datore deve porsi in modo attivo anche nei confronti delle schede dati di sicurezza.

Scarica i Pittogrammi di pericolo + Elenco indicazioni di pericolo (Frasi H) + Elenco consigli di prudenza (Frasi P) [488 KB] scarica file pdf

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